Art. 5 
 
Determinazione della quota individuale di scorte in prodotti e scorte
  di sicurezza di petrolio greggio e/o di  prodotti  petroliferi  per
  l'anno scorta 2022 
 
  1.  In  esito  all'applicazione  di  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo n. 249 del 2012, la  quota  individuale  dell'obbligo  di
scorta complessiva di cui all'art. 1, comprensiva della  quota  parte
di  prodotto  inestraibile,  e'  determinata  dal   Ministero   della
transizione ecologica, per ogni soggetto obbligato: 
    a) in misura proporzionale al relativo immesso in  consumo  delle
diverse tipologie di  prodotti  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  che
complessivamente  ammontano  a  38.445.040   tep,   ai   fini   della
determinazione delle scorte in  prodotti  che  i  soggetti  obbligati
devono detenere; 
    b) in misura proporzionale al  relativo  immesso  in  consumo  di
tutte  le  tipologie  di   prodotti   energetici,   ai   fini   della
determinazione delle rimanenti scorte di sicurezza. 
  2. Le scorte in  prodotti  ammontano  complessivamente,  a  livello
Paese per l'anno scorta 2022, a  3.251.133  tep,  di  cui  le  scorte
specifiche dell'OCSIT ammontano a 2.384.164 tep, mentre le  rimanenti
scorte di sicurezza ammontano  complessivamente  a  livello  Paese  a
7.951.730 tep. La trasformazione in tep delle  tonnellate  di  scorte
specifiche e di scorte in prodotti e delle  scorte  di  sicurezza  e'
effettuata attraverso i coefficienti riportati rispettivamente  negli
allegati 1 e 2, parti integranti del presente decreto. 
  3. La quota individuale nelle sue componenti di scorte  specifiche,
di scorte  in  prodotti  e  di  scorte  di  sicurezza  e'  comunicata
all'OCSIT e ad ogni soggetto obbligato esclusivamente  attraverso  la
piattaforma informatica citata in premessa,  alla  quale  l'OCSIT  ed
ogni soggetto obbligato accedono in via esclusiva per gli obblighi di
rispettiva competenza. 
  4. A tal fine, il  soggetto  obbligato  accedendo  con  le  proprie
credenziali alla citata piattaforma informatica e' tenuto a  prendere
visione del suo obbligo di scorta  individuale  suddiviso  nelle  due
fattispecie di scorte di sicurezza (valore X60 ) e scorte in prodotti
(valore  X8  ),  con  l'indicazione  delle  relative  quote   massime
detenibili nel territorio di altri Stati membri dell'Unione  europea.
L'OCSIT accedendo con le proprie credenziali alla citata  piattaforma
informatica e' tenuto a prendere visione del suo  obbligo  di  scorta
nella fattispecie di  scorte  specifiche  (valore  X22  )  detenibile
esclusivamente nel territorio nazionale. 
  5. La quota individuale di scorte di sicurezza e scorte in prodotti
per l'anno scorta 2022 deve essere costituita a decorrere  dalle  ore
0,00 del 1° luglio 2022. Parimenti, le scorte  specifiche  dell'OCSIT
per l'anno scorta 2022 devono essere costituite a decorrere dalle ore
0,00 del 1° luglio 2022. 
  6. Entro la data di cui al comma 5 i soggetti obbligati sono tenuti
a comunicare tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2  la
dislocazione delle  scorte  di  sicurezza  e  scorte  in  prodotti  a
copertura della propria quota individuale complessiva  d'obbligo.  Il
medesimo obbligo di  comunicazione  e'  disposto  in  capo  all'OCSIT
relativamente alle scorte specifiche. 
  7. Qualora le scorte di sicurezza e le  scorte  in  prodotti  siano
dislocate presso depositi fiscali la cui titolarita'  risulti  essere
di operatori  economici  diversi  dal  soggetto  obbligato,  ai  fini
dell'assolvimento  dell'obbligo  e'  necessaria  una  conferma  della
costituzione di tali scorte  effettuata  dai  titolari  degli  stessi
depositi fiscali presso cui le  scorte  sono  dislocate,  tramite  la
piattaforma informatica di cui  al  comma  2  Lo  stesso  obbligo  di
conferma e'  disposto  anche  relativamente  alle  scorte  specifiche
dell'OCSIT. 
  8. Ogni successiva diversa dislocazione delle scorte di  sicurezza,
delle scorte specifiche e delle  scorte  in  prodotti  potra'  essere
disposta  previa  comunicazione  al   Ministero   della   transizione
ecologica tramite la piattaforma informatica di cui al comma 3 e  con
le  modalita'  operative  e  la  tempistica  previste  nella   stessa
piattaforma.