Art. 8 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. In applicazione  del  decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica n. 112 del 15 marzo 2022 e del decreto del  Ministro  della
transizione  ecologica  n.  160  del  20  aprile  2022,  entrambi  di
riduzione in via temporanea della misura delle  scorte  di  sicurezza
dei prodotti petroliferi, il valore delle scorte di sicurezza di  cui
all'art. 5 comma 1, pari a 7.951.730 tep, e' temporaneamente  ridotto
del: 
    a. 12,06% a decorrere dalle ore 0,00 del 1° luglio 2022 e fino al
30 settembre 2022; 
    b. 8,53% a decorrere dalle ore 0,00 del 1° ottobre 2022 e fino al
31 ottobre 2022. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  e  sul  sito  internet  del   Ministero   della
transizione ecologica ed entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammesso   ricorso   al   Tribunale
amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente  della
Repubblica, rispettivamente, entro sessanta  e  centoventi  giorni  a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 3 maggio 2022 
 
                                               Il Ministro: Cingolani