Art. 3 Individuazione e riparto delle risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti 1. Le risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti, individuate in 650 milioni di euro per ciascuna delle annualita' dal 2022 al 2024, sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico, che provvede all'erogazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 e dai commi 2 e 3 del presente articolo. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le risorse trasferite ai sensi del comma 1 quali limiti massimi complessivi annui di spesa, sono cosi' destinate: a) per l'anno 2022, 220 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera a), 225 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera b), 170 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera c), per 10 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera d), 15 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera e) e 10 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera f) dell'art. 2, comma 1. Una quota pari al 5 per cento delle risorse destinate dal presente comma ai contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, e' riservata agli acquisti effettuati da persone giuridiche ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2; b) per l'anno 2023, 230 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera a), 235 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera b), 150 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera c), per 5 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera d), 15 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera e) e 15 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera f). Una quota pari al 5 per cento delle risorse destinate dal presente comma ai contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, e' riservata agli acquisti effettuati da persone giuridiche ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2; c) per l'anno 2024, 245 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera a), 245 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera b), 120 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera c), per 5 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera d), 15 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera e) e 20 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera f) dell'art. 2, comma 1. Una quota pari al 5 per cento delle risorse destinate dal presente comma ai contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, e' riservata agli acquisti effettuati da persone giuridiche ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2. 3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, della transizione ecologica, anche in ragione dell'andamento del mercato e dell'evoluzione tecnologica, possono essere rimodulati, nel limite dello stanziamento di cui al comma 1, le destinazioni di cui al comma 2 e gli incentivi di cui all'art. 2.