Art. 2 
 
  1. Per gli anni 2020 e 2021 il valore di riferimento per l'utilizzo
di  una  frequenza  con  copertura  locale  nelle  bande   televisive
terrestri e' fissato per ciascuna rete (multiplex) e per ogni regione
nei seguenti importi ponderati in base alla popolazione: 
 
        =====================================================
        |          Regione          | Valore di riferimento |
        +===========================+=======================+
        |Abruzzo                    |         euro 36.697,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Basilicata                 |         euro 12.235,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Calabria                   |         euro 39.656,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Campania                   |         euro 68.584,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Emilia Romagna             |         euro 98.403,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Friuli Venezia Giulia      |         euro 49.594,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Lazio                      |        euro 134.353,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Liguria                    |         euro 35.516,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Lombardia                  |        euro 145.401,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Marche                     |         euro 40.104,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Molise                     |          euro 8.762,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Piemonte                   |         euro 96.267,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Puglia                     |         euro 64.949,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Sardegna                   |         euro 47.298,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Sicilia                    |         euro 51.799,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Toscana                    |         euro 30.038,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Trentino-Alto Adige        |         euro 96.110,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Umbria                     |          euro 6.992,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Valle d'Aosta              |          euro 6.960,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Veneto                     |        euro 113.088,00|
        +---------------------------+-----------------------+
 
  2. I suddetti valori di riferimento devono  essere  commisurati  in
misura  proporzionale  al  numero  degli  abitanti   nel   territorio
corrispondente all'ampiezza del diritto d'uso assegnato, in  base  ai
dati della rilevazione ISTAT del 1° gennaio 2020. 
  3. Ai fini del calcolo del  contributo  dovuto  per  l'utilizzo  di
ciascuna frequenza operante in ambito locale, ai valori rideterminati
ai sensi del precedente comma  si  applica  un'aliquota  contributiva
nella misura del 7,5 % per ciascuno degli anni di riferimento. 
  4. Gli importi dei contributi per l'uso delle frequenze  televisive
digitali per gli operatori di rete locali in applicazione  di  quanto
previsto dai commi precedenti per l'intera copertura  di  province  e
regioni sono indicati nella tabella A allegata al presente decreto. 
  5. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto
d'uso in ambito locale che abbiano ceduto,  nell'anno  precedente  al
quale si riferisce il contributo,  propria  capacita'  trasmissiva  a
terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale  e'  scontato
secondo le seguenti percentuali: a) 20% per cessione di capacita' tra
il 30% e il 50%; b) 40% per cessione di capacita' tra  il  50%  e  il
75%; c) 60% per cessione di capacita' tra il 75% e il 100%. 
  6. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto
d'uso in ambito locale e' altresi' scontato del 20% per ciascuna rete
in caso  di  fornitura  e/o  gestione  di  una  rete  con  tecnologie
innovative in modalita' DVB-T2, in  misura  superiore  all'80%  della
propria capacita' trasmissiva. 
  7.  Ciascun  operatore  di  rete  in  ambito  locale  e'  tenuto  a
corrispondere il contributo annuale  per  ciascuna  rete  (multiplex)
assegnata secondo quanto previsto dai commi precedenti. 
  8. Le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni o
le cooperative, prive di scopo di lucro, titolari di diritto d'uso in
ambito locale che  utilizzano  la  frequenza  esclusivamente  per  la
trasmissione  di  programmi  da  parte  di  emittenti  televisive   a
carattere comunitario, sono esonerate dal  pagamento  dei  contributi
determinati dal presente decreto.