Art. 2 
 
                      Versamento delle tariffe 
 
  1. Le notifiche effettuate dai soggetti interessati devono indicare
gli estremi dell'avvenuto pagamento della tariffa  corrispondente  al
tipo di attivita' da svolgere ai sensi degli articoli 4, 6,  8  e  21
del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. 
  2. Le tariffe di cui  all'allegato  1,  sono  versate  al  capo  XX
dell'entrata del  bilancio  dello  Stato,  capitolo  2582,  art.  29,
mediante bonifico bancario - Codice Iban IT 35D 01000 03245 348 0  20
2582 29 intestato a: Tesoreria centrale. Nella causale di  versamento
deve essere indicata la lettera della tariffa corrispondente al  tipo
di attivita' richiesta, con il relativo riferimento normativo. 
  3. Per le notifiche relative agli  articoli  6  e  21  del  decreto
legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, presentate dal 20  novembre  2016,
le tariffe di cui allegato 1 devono  essere  versate  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. In caso di mancato versamento delle tariffe, di cui al comma  3,
entro il termine previsto si procede alla riscossione coattiva  delle
somme dovute ai sensi del decreto legislativo 26  febbraio  1999,  n.
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