Art. 2 Versamento delle tariffe 1. Le notifiche effettuate dai soggetti interessati devono indicare gli estremi dell'avvenuto pagamento della tariffa corrispondente al tipo di attivita' da svolgere ai sensi degli articoli 4, 6, 8 e 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. 2. Le tariffe di cui all'allegato 1, sono versate al capo XX dell'entrata del bilancio dello Stato, capitolo 2582, art. 29, mediante bonifico bancario - Codice Iban IT 35D 01000 03245 348 0 20 2582 29 intestato a: Tesoreria centrale. Nella causale di versamento deve essere indicata la lettera della tariffa corrispondente al tipo di attivita' richiesta, con il relativo riferimento normativo. 3. Per le notifiche relative agli articoli 6 e 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, presentate dal 20 novembre 2016, le tariffe di cui allegato 1 devono essere versate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. In caso di mancato versamento delle tariffe, di cui al comma 3, entro il termine previsto si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.