Art. 11 
 
              Audizioni mediante collegamento da remoto 
 
  1. Le audizioni disposte dal pubblico ministero  contabile  possono
svolgersi mediante collegamenti da remoto,  utilizzando  i  programmi
nella disponibilita' della Corte dei conti. 
  2.  L'invito  a  presentarsi  per  l'audizione  personale,  di  cui
all'art. 60, comma 2, del CGC o l'atto di  fissazione  dell'audizione
di cui all'art. 67, comma 3, del medesimo codice contengono  l'avviso
dello svolgimento  dell'audizione  stessa  mediante  collegamento  da
remoto, indicando le relative modalita' e invitando gli interessati a
comunicare l'indirizzo di posta elettronica ordinaria  con  il  quale
intendono partecipare alla sessione in videoconferenza o a  esprimere
il loro dissenso all'utilizzo dello strumento telematico. 
  3. Ove i soggetti sottoposti ad audizione ovvero i  loro  difensori
non dispongano di dispositivi o connettivita' idonei al  collegamento
da remoto, possono chiedere preventivamente  che  sia  messa  a  loro
disposizione, per  lo  svolgimento  dell'incombente,  una  postazione
presso una sede della procura della Corte dei conti o  di  uno  degli
organi di cui all'art. 56 del CGC, secondo modalita' da concordare. 
  4. Nell'audizione il magistrato, con l'assistenza del funzionario o
dell'appartenente agli organi di cui all'art. 56 del  cgc  incaricato
della verbalizzazione, verifica  la  funzionalita'  del  collegamento
nonche' le presenze; si da' atto a verbale delle modalita' con cui si
accerta l'identita' dei partecipanti. 
  5. Qualora il collegamento non sia disponibile o  la  sua  qualita'
non sia idonea, ovvero nei casi di indisponibilita' o  impossibilita'
di  uno  dei  difensori  o  del  soggetto  sentito  a  effettuare  il
collegamento, il  pubblico  ministero  procedente  puo'  disporre  la
sospensione, il differimento o  la  rinnovazione  dell'audizione  con
diverse modalita'. 
  6. Il  verbale  dell'audizione  in  videoconferenza,  redatto  come
documento informatico, e' sottoscritto con firma digitale. 
  7. Il pubblico ministero puo' disporre, qualora sia  disponibile  e
nel rispetto della riservatezza dei dati personali, la  registrazione
audio/video della sessione di videoconferenza,  per  la  quale  viene
apposta dal verbalizzante la firma digitale.