Art. 13 Correzione di errore materiale 1. L'annotazione di cui all'art. 113 CGC e' riportata sull'originale digitale del provvedimento oggetto di correzione redatto ai sensi del decreto presidenziale 1° aprile 2020, n. 138, ed e' sottoscritta digitalmente dal dirigente della segreteria o dal funzionario delegato, con modalita' tali da non invalidare le firme precedenti. 2. Il provvedimento cosi' annotato, collegabile al provvedimento oggetto di correzione, e' inviato al sistema di conservazione a norma. 3. Nel caso la correzione si riferisca a provvedimenti in formato analogico, l'annotazione e' apposta sull'originale analogico e il relativo provvedimento e' inserito sul sistema GIUDICO quale documento informatico in copia conforme.