Art. 13 
 
                   Correzione di errore materiale 
 
  1.  L'annotazione  di   cui   all'art.   113   CGC   e'   riportata
sull'originale  digitale  del  provvedimento  oggetto  di  correzione
redatto ai sensi del decreto presidenziale 1° aprile 2020, n. 138, ed
e' sottoscritta digitalmente dal dirigente  della  segreteria  o  dal
funzionario delegato, con modalita' tali da non invalidare  le  firme
precedenti. 
  2. Il provvedimento cosi' annotato,  collegabile  al  provvedimento
oggetto di correzione, e'  inviato  al  sistema  di  conservazione  a
norma. 
  3. Nel caso la correzione si riferisca a provvedimenti  in  formato
analogico, l'annotazione e' apposta  sull'originale  analogico  e  il
relativo  provvedimento  e'  inserito  sul  sistema   GIUDICO   quale
documento informatico in copia conforme.