Art. 8 Attestazioni di conformita' 1. Si applicano i poteri di certificazione di conformita' di cui all'art. 16-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. L'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione ai sensi dell'art. 16-undecies, comma 3, del medesimo decreto-legge. 2. Nel caso in cui piu' atti o documenti debbano essere notificati o comunicati unitamente tra loro, il requisito e' soddisfatto mediante allegazione al medesimo messaggio di posta elettronica certificata (PEC). 3. Nel caso in cui vi sia necessita' di congiungere tra loro piu' documenti informatici, gli stessi possono essere inseriti in uno stesso file compresso firmato digitalmente.