Art. 8 
 
                     Attestazioni di conformita' 
 
  1. Si applicano i poteri di certificazione di  conformita'  di  cui
all'art.  16-decies  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221.
L'attestazione  di  conformita'  e'  inserita  nella   relazione   di
notificazione ai sensi dell'art. 16-undecies, comma 3,  del  medesimo
decreto-legge. 
  2. Nel caso in cui piu' atti o documenti debbano essere  notificati
o  comunicati  unitamente  tra  loro,  il  requisito  e'  soddisfatto
mediante allegazione  al  medesimo  messaggio  di  posta  elettronica
certificata (PEC). 
  3. Nel caso in cui vi sia necessita' di congiungere tra  loro  piu'
documenti informatici, gli stessi  possono  essere  inseriti  in  uno
stesso file compresso firmato digitalmente.