Art. 2 Tariffe per attivita' amministrative 1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1, comma 1, sono poste a carico del proprietario dell'unita' navale, del galleggiante e dell'impianto galleggiante, o del loro rappresentante, nonche' dell'armatore dell'unita' navale e gli importi delle relative tariffe, calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio, sono indicati nell'allegato I. 2. Gli importi sono aggiornati almeno ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui all'art. 1, comma 1.