Art. 2 
 
                Tariffe per attivita' amministrative 
 
  1. Le spese  relative  all'espletamento  delle  attivita'  previste
dall'art.  1,  comma  1,  sono  poste  a  carico   del   proprietario
dell'unita' navale, del galleggiante e dell'impianto galleggiante,  o
del loro rappresentante, nonche' dell'armatore dell'unita'  navale  e
gli importi delle relative tariffe, calcolate sulla base del criterio
di  copertura  del  costo  effettivo  del  servizio,  sono   indicati
nell'allegato I. 
  2. Gli importi sono aggiornati almeno ogni due anni con decreto del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di  cui  al
comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai fini della  copertura
delle spese sostenute per le attivita' di cui all'art. 1, comma 1.