Art. 4 
 
                       Utilizzo delle risorse 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1 saranno  utilizzate,  nel  rispetto
del programma di  cui  all'art.  5,  comma  2,  per  la  manutenzione
straordinaria e adeguamento funzionale e  resilienza  ai  cambiamenti
climatici della viabilita' stradale, anche con riferimento a varianti
di percorso; possono, inoltre, includere le seguenti attivita': 
    a)  la  progettazione,  la  direzione  lavori,  il  collaudo,   i
controlli in corso di esecuzione e finali,  nonche'  le  altre  spese
tecniche necessarie per  la  realizzazione  purche'  coerenti  con  i
contenuti e le finalita' della legge e del presente decreto  comprese
le   spese   per   l'effettuazione   di   rilievi   concernenti    le
caratteristiche   geometriche   fondamentali,   lo   stato/condizioni
dell'infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il  livello
di incidentalita', l'esposizione al rischio idrogeologico; 
    b)   la   realizzazione   degli   interventi   di    manutenzione
straordinaria e programmata e di adeguamento normativo delle  diverse
componenti dell'infrastruttura incluse le pavimentazioni,  i  sistemi
di  smaltimento  acque.  Sono  altresi'  possibili  interventi  sulla
segnaletica, i dispositivi di ritenuta, l'illuminazione ed i  sistemi
di info-mobilita', qualora complementari e  comunque  conseguenti  ad
interventi di manutenzione straordinaria e rifacimento profondo; 
    c)  la  realizzazione  di  interventi  di   miglioramento   delle
condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in  termini  di
caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile  e
pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti  e
dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonche'  delle  opere
d'arte serventi l'infrastruttura; 
    d)  la  realizzazione  di  interventi  di  ambito  stradale   che
prevedono: 
      i. la realizzazione di percorsi  per  la  tutela  delle  utenze
deboli; 
      ii. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della
pubblica incolumita'; 
      iii. la riduzione dell'inquinamento ambientale; 
      iv. la riduzione del  rischio  da  trasporto  merci  inclusi  i
trasporti eccezionali; 
      v. la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico; 
      vi. l'incremento della durabilita' per la riduzione  dei  costi
di manutenzione; 
      vii. La realizzazione di corridoi naturali per la fauna, ovvero
di   tratti   di   recinzione   per   evitare   ovvero    indirizzare
attraversamenti di  animali,  per  una  quota  massima  pari  al  15%
dell'importo finanziato; 
      viii. La predisposizione e la messa in funzione di stazioni  di
ricarica per veicoli elettrici o ibridi, per una  quota  massima  del
15% dell'importo finanziato. 
    2. Le risorse di cui all'art. 1  sono  inoltre  utilizzabili  per
interventi su strade  in  gestione  a  comuni  e  comunita'  montane,
secondo un principio di sussidiarieta', qualora: 
      a) le tratte in oggetto insistano su una linea  di  continuita'
territoriale o funzionale di percorso; 
      b) sia formalizzato un accordo tra gli enti interessati; 
      c) rimanga  fermo  il  ruolo  di  soggetto  attuatore  in  capo
all'ente   destinatario   delle   risorse   (provincia    o    citta'
metropolitana). 
  3. Le risorse di cui all'art. 1 possono essere utilizzate anche con
riferimento a varianti di percorso, nel rispetto delle condizioni  di
cui all'art. 6  del  presente  decreto  e  delle  misure  di  cui  al
successivo comma. 
  4. I piani  di  intervento  devono  tenere  in  conto  dei  criteri
ambientali minimi, ove applicabili, ed inoltre  porre  in  atto,  sin
dalla fase di progettazione,  tutte  le  dovute  misure  atte  a  non
arrecare danni significativi agli  obiettivi  ambientali  di  cui  al
regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
giugno 2020 e dei successivi atti delegati.