Art. 7 
 
                        Revoca delle risorse 
 
  1. In caso di mancato rispetto del termine di cui all'art. 5, comma
5, lettera c), di mancata alimentazione del sistema  di  monitoraggio
di cui all'art. 8,  o  di  mancata  realizzazione  degli  interventi,
ovvero in caso di presenza di ribassi di gara  non  riutilizzati,  e'
disposta  la  revoca  delle  corrispondenti  risorse  assegnate  alle
singole  regioni,  province  o  citta'  metropolitane;   i   soggetti
attuatori interessati versano i corrispettivi importi sul  pertinente
capitolo di  entrata  dello  stato  di  previsione  dell'entrata  del
bilancio dello Stato. 
  2. Non si procede a revoca qualora il mancato rispetto del  termine
di cui al comma 1 e' imputabile alla presenza  di  contenzioso  o  in
caso  di  calamita'  naturali  dichiarate  ai   sensi   del   decreto
legislativo 1 del 2018, che abbiano interferito con la  realizzazione
degli  interventi,  ovvero  per  cause  non  imputabili  ai  soggetti
attuatori; le verifiche sono effettuate dalla Direzione generale  per
le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza  sulle  infrastrutture
stradali e la vigilanza sui  contratti  concessori  autostradali  del
Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  anche
tramite interlocuzioni con i soggetti beneficiari. 
  3. La verifica del rispetto del termine di cui all'art. 5, comma 5,
lettera c), ovvero  del  termine  per  l'assunzione  di  obbligazioni
giuridicamente vincolanti nascenti dall'aggiudicazione dei lavori, e'
effettuata attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo
art. 8, sulla base dei dati provenienti dal sistema SIMOG dell'ANAC.