Art. 2 Disposizioni in materia di personale 1. Per l'intera durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati ai sensi del comma 4 dell'art. 50-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2022 dal comma 450 dell'art. 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, non trovano applicazione i limiti temporali dei periodi di aspettativa non retribuita concessi ai dipendenti di altre amministrazioni in servizio in forza dei citati contratti. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 giugno 2022 Il Capo del Dipartimento: Curcio