Art. 2 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. Per l'intera durata dei contratti di lavoro a tempo determinato,
stipulati ai sensi del comma 4 dell'art. 50-bis del decreto-legge  n.
189/2016 convertito con modificazioni dalla  legge  n.  229/2016,  da
ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2022 dal comma 450  dell'art.  1
della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, non trovano  applicazione  i
limiti temporali dei periodi di aspettativa non  retribuita  concessi
ai dipendenti di altre  amministrazioni  in  servizio  in  forza  dei
citati contratti. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 giugno 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio