Art. 6 Revoca delle risorse 1. Per le risorse previste dal presente decreto le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 2. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi entro i termini previsti dal presente decreto, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, e' disposta la revoca delle corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta' metropolitane, ai sensi dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Ai sensi del medesimo art. 1, comma 1078, le province o citta' metropolitane versano i corrispettivi importi ad sul capitolo di entrata 3570, art. 4, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Non si procede a revoca qualora il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 e' imputabile alla presenza di contenzioso o in caso di calamita' naturali dichiarate ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 2018, che abbiano interferito con la realizzazione degli interventi, ovvero per cause non imputabili ai soggetti attuatori.