Art. 6 
 
                        Revoca delle risorse 
 
  1. Per le risorse previste dal presente decreto le  province  e  le
citta'  metropolitane  certificano  l'avvenuta  realizzazione   degli
interventi entro il 31 dicembre successivo all'anno  di  riferimento,
mediante apposita comunicazione al Ministero delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili. 
  2. In caso di mancata o  parziale  realizzazione  degli  interventi
entro i termini previsti dal presente  decreto,  ovvero  in  caso  di
presenza di ribassi di gara non riutilizzati, e' disposta  la  revoca
delle corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta'
metropolitane, ai sensi dell'art.  1,  comma  1078,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205. Ai sensi del medesimo art. 1, comma  1078,  le
province o citta' metropolitane versano i  corrispettivi  importi  ad
sul capitolo di entrata 3570,  art.  4,  dello  stato  di  previsione
dell'entrata del bilancio  dello  Stato.  Non  si  procede  a  revoca
qualora il mancato  rispetto  del  termine  di  cui  al  comma  1  e'
imputabile alla presenza  di  contenzioso  o  in  caso  di  calamita'
naturali dichiarate ai sensi del decreto legislativo n. 1  del  2018,
che abbiano interferito con la realizzazione degli interventi, ovvero
per cause non imputabili ai soggetti attuatori.