Art. 7 
 
                       Variazioni finanziarie 
 
  1. Qualora si rendono disponibili ulteriori  risorse  relativamente
alle annualita' di  cui  all'art.  1,  comma  1076,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, cosi' come modificato dall'art.  1,  comma  62
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ulteriormente modificato  dalla
legge 28 febbraio 2020, n.  8,  e  per  le  medesime  finalita',  con
successivo  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili di concerto con il  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  si  procede  alla  assegnazione   delle   stesse   in
proporzione  ai   coefficienti   del   piano   di   riparto,   previa
presentazione  di  un  programma  integrativo  d'interventi  per   le
annualita' corrispondenti. 
  2. Nel caso in cui sono apportate  variazioni  alla  disponibilita'
delle somme in bilancio, rispetto a quanto  assegnato  dal  piano  di
riparto, anche gli impegni di spesa sono variati  in  proporzione  ai
coefficienti del piano.