Art. 2 Soggetti ammissibili 1. Sono ammessi a presentare istanza di agevolazione per le attivita' di cui al successivo articolo, i seguenti soggetti: a) imprese di ristorazione con somministrazione di pasti rientranti nella tradizione culinaria regionale e nazionale; b) imprese ricettive, ivi inclusi gli agriturismi, con attivita' di somministrazione pasti rientranti nella tradizione culinaria regionale e nazionale; c) pubblici esercizi, ivi incluse scuole ed ospedali, con attivita' di somministrazione. 2. Le imprese di cui alle lettere a) e b) possono presentare istanza di agevolazione direttamente o conferire mandato ad associazioni di cuochi e ristoratori costituite nei modi di legge.