Art. 2 
 
                        Soggetti ammissibili 
 
  1. Sono  ammessi  a  presentare  istanza  di  agevolazione  per  le
attivita' di cui al successivo articolo, i seguenti soggetti: 
    a)  imprese  di  ristorazione  con  somministrazione   di   pasti
rientranti nella tradizione culinaria regionale e nazionale; 
    b) imprese ricettive, ivi inclusi gli agriturismi, con  attivita'
di  somministrazione  pasti  rientranti  nella  tradizione  culinaria
regionale e nazionale; 
    c)  pubblici  esercizi,  ivi  incluse  scuole  ed  ospedali,  con
attivita' di somministrazione. 
  2. Le imprese di cui  alle  lettere  a)  e  b)  possono  presentare
istanza  di  agevolazione  direttamente  o   conferire   mandato   ad
associazioni di cuochi e ristoratori costituite nei modi di legge.