Art. 3 Requisiti per l'ammissione al beneficio 1. Al fine di risultare ammissibili al beneficio di cui al presente decreto, alla data di presentazione della domanda, i soggetti di cui al precedente art. 2 devono: somministrare prodotti alimentari tipici provenienti dalla regione ove e' ubicato l'esercizio o, in caso di necessita', da regioni limitrofe, nonche' di prodotti ad indicazione geografica e biologici; promuovere la conoscenza da parte dei consumatori della storia e della cultura enogastronomica di ciascuna regione e provincia autonoma, di cui sono espressione i prodotti agricoli tradizionali. 2. Alla data di presentazione della domanda, l'utilizzo di prodotti alimentari tipici, ad indicazione geografica e biologici deve essere adeguatamente pubblicizzato nell'ambito della offerta commerciale di ciascun esercizio pubblico o commerciale di somministrazione, in modo da favorire la conoscenza dei consumatori dei prodotti alimentari tipici di ciascuna regione italiana.