Art. 3 
 
               Requisiti per l'ammissione al beneficio 
 
  1. Al fine di risultare ammissibili al beneficio di cui al presente
decreto, alla data di presentazione della domanda, i soggetti di  cui
al precedente art. 2 devono: 
    somministrare  prodotti  alimentari  tipici   provenienti   dalla
regione ove e' ubicato l'esercizio  o,  in  caso  di  necessita',  da
regioni limitrofe, nonche' di prodotti ad  indicazione  geografica  e
biologici; 
    promuovere la conoscenza da parte dei consumatori della storia  e
della  cultura  enogastronomica  di  ciascuna  regione  e   provincia
autonoma, di cui sono espressione i prodotti agricoli tradizionali. 
  2. Alla data di presentazione della domanda, l'utilizzo di prodotti
alimentari tipici, ad indicazione geografica e biologici deve  essere
adeguatamente pubblicizzato nell'ambito della offerta commerciale  di
ciascun esercizio pubblico o commerciale di somministrazione, in modo
da favorire la conoscenza dei  consumatori  dei  prodotti  alimentari
tipici di ciascuna regione italiana.