Art. 4 
 
                       Ripartizione del fondo 
 
  1. Il Fondo  per  la  valorizzazione  dei  prodotti  agroalimentari
tradizionali e certificati di cui all'art. 1  e'  ripartito  su  base
regionale, assegnando a ciascun territorio regionale una  percentuale
dello stesso in base ai seguenti criteri: (i) il numero di produzioni
alimentari tipiche  e  (ii)  il  numero  di  denominazioni  protette.
Nell'assegnazione delle risorse  ai  territori  si  attribuisce  pari
rilevanza ai due criteri. 
  2. L'ammontare individuato  per  ciascun  territorio  regionale  ai
sensi del precedente comma sara' ripartito  in  parti  uguali  tra  i
soggetti di ciascun territorio che hanno  presentato  domanda  e  che
sono stati ritenuti ammissibili e in possesso dei requisiti previsti.