Art. 4 Ripartizione del fondo 1. Il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati di cui all'art. 1 e' ripartito su base regionale, assegnando a ciascun territorio regionale una percentuale dello stesso in base ai seguenti criteri: (i) il numero di produzioni alimentari tipiche e (ii) il numero di denominazioni protette. Nell'assegnazione delle risorse ai territori si attribuisce pari rilevanza ai due criteri. 2. L'ammontare individuato per ciascun territorio regionale ai sensi del precedente comma sara' ripartito in parti uguali tra i soggetti di ciascun territorio che hanno presentato domanda e che sono stati ritenuti ammissibili e in possesso dei requisiti previsti.