Art. 2 
 
Ulteriori  disposizioni   per   la   gestione   del   contributo   di
  sostentamento  di  cui  all'art.  2  dell'ordinanza  del  Capo  del
  Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022. 
 
  1. Per le finalita', di carattere temporaneo, strettamente connesse
alla gestione delle procedure amministrative relative  al  contributo
di sostentamento di  cui  all'art.  2  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29  marzo  2022,  ivi
comprese le necessita' di  mediazione  linguistica,  il  Dipartimento
della protezione civile  e'  autorizzato  ad  integrare  il  servizio
istituzionale di contact center per un periodo massimo di  tre  mesi,
decorrenti dal 1° luglio 2022, nel limite massimo complessivo di euro
140.000,00. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  il  Dipartimento
della protezione civile e' altresi' autorizzato ad integrare, sino al
termine dello stato di emergenza, il supporto tecnico-informatico  in
essere con il  RTI  Enterprise  Services  Italia  S.r.l.  nel  limite
massimo complessivo di euro 100.000,00. 
  3. Gli oneri finanziari discendenti dall'attuazione delle misure di
cui ai commi 1 e 2, pari a complessivi 240.000,00 euro, sono posti  a
carico delle risorse stanziate per l'emergenza.