Art. 3 Ulteriori procedure di riclassificazione 1. Non si applicano le disposizioni del presente decreto nel caso di riclassificazione di una patente di guida a seguito di visita medica esperita presso una commissione medica locale in sede di rinnovo di validita' di una patente di guida quando: a) presso l'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 226, comma 10, del codice della strada risulti che sulla patente di guida da rinnovarsi sono presenti condizioni di ostativita', ivi compresi i provvedimenti di revisione emessi ai sensi dell'art. 128, commi 1-bis ed 1-quinques, del codice stesso; b) quando ai fini del rinnovo di validita' della patente, la commissione medica locale prescrive adattamenti al veicolo o modifiche ai dispositivi gia' istallati sullo stesso, per i quali e' richiesto l'esperimento di guida al fine di verificare l'adeguatezza degli stessi alla minorazione ausiliata; c) nei casi in cui vi sia incongruenza tra i dati anagrafici, quali risultano dal documento di identita' del titolare della patente, e quelli presenti nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. 2. La commissione medica locale, qualora all'esito della visita medica per il rinnovo di validita' di una patente di guida, ritenga di dover procedere ad una riclassificazione di quest'ultima e ricorra una o piu' delle condizioni del comma 1, inserisce nell'apposito applicativo messo a disposizione dal CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione gli esiti della visita medica ai fini dell'elaborazione della relativa relazione e della ricevuta di trasmissione della relazione stessa. Copia della ricevuta di trasmissione e' consegnata al titolare della patente ai fini della presentazione dell'istanza di emissione di duplicato della patente, come riclassificata, rinnovata nella validita'.