Art. 3 
 
              Ulteriori procedure di riclassificazione 
 
  1. Non si applicano le disposizioni del presente decreto  nel  caso
di riclassificazione di una patente di  guida  a  seguito  di  visita
medica esperita presso una  commissione  medica  locale  in  sede  di
rinnovo di validita' di una patente di guida quando: 
    a) presso l'anagrafe degli abilitati alla guida di  cui  all'art.
226, comma 10, del codice della strada risulti che sulla  patente  di
guida da rinnovarsi sono  presenti  condizioni  di  ostativita',  ivi
compresi i provvedimenti di revisione emessi ai sensi dell'art.  128,
commi 1-bis ed 1-quinques, del codice stesso; 
    b) quando ai fini del rinnovo  di  validita'  della  patente,  la
commissione  medica  locale  prescrive  adattamenti  al   veicolo   o
modifiche ai dispositivi gia' istallati sullo stesso, per i quali  e'
richiesto l'esperimento di guida al fine di verificare  l'adeguatezza
degli stessi alla minorazione ausiliata; 
    c) nei casi in cui vi sia incongruenza  tra  i  dati  anagrafici,
quali  risultano  dal  documento  di  identita'  del  titolare  della
patente, e quelli presenti nell'anagrafe  nazionale  degli  abilitati
alla guida. 
  2. La commissione medica locale,  qualora  all'esito  della  visita
medica per il rinnovo di validita' di una patente di  guida,  ritenga
di dover procedere ad una riclassificazione di quest'ultima e ricorra
una o piu' delle condizioni  del  comma  1,  inserisce  nell'apposito
applicativo messo a disposizione dal CED della Direzione generale per
la motorizzazione e per i servizi ai  cittadini  e  alle  imprese  in
materia di trasporti e navigazione gli esiti della visita  medica  ai
fini dell'elaborazione della relativa relazione e della  ricevuta  di
trasmissione  della  relazione  stessa.  Copia  della   ricevuta   di
trasmissione e' consegnata al titolare della patente  ai  fini  della
presentazione dell'istanza di emissione di duplicato  della  patente,
come riclassificata, rinnovata nella validita'.