Art. 5 
 
                  Liquidazione beni della procedura 
 
  1. Ai fini della  razionalizzazione  delle  fasi  di  liquidazione,
Fintecna puo'  promuovere  l'alienazione  dei  beni  dell'impresa  in
amministrazione straordinaria con forme adeguate alla natura dei beni
e   finalizzate   al   migliore   realizzo,   tenuto   conto    delle
caratteristiche dei beni da alienare e dei costi per la conservazione
degli  stessi.  In  particolare,  Fintecna  puo'  proporre  procedure
competitive di alienazione di beni o cessione di  crediti  rientranti
nell'attivo  di  piu'  imprese  in   amministrazione   straordinaria,
assicurando che i proventi della alienazione di ciascun bene e  della
cessione  di  ciascun  credito  siano  attribuiti  all'attivo   della
procedura della impresa che ne e' titolare.