Art. 5 Liquidazione beni della procedura 1. Ai fini della razionalizzazione delle fasi di liquidazione, Fintecna puo' promuovere l'alienazione dei beni dell'impresa in amministrazione straordinaria con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, tenuto conto delle caratteristiche dei beni da alienare e dei costi per la conservazione degli stessi. In particolare, Fintecna puo' proporre procedure competitive di alienazione di beni o cessione di crediti rientranti nell'attivo di piu' imprese in amministrazione straordinaria, assicurando che i proventi della alienazione di ciascun bene e della cessione di ciascun credito siano attribuiti all'attivo della procedura della impresa che ne e' titolare.