Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto  si  applicano  le  definizioni  di
veicolo pulito e di  centro  di  raccolta  di  cui,  rispettivamente,
all'art. 4 della direttiva 2009/33/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  e  all'art.  183,  comma  1,  lettera  mm),  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si applicano altresi' le  seguenti
ulteriori definizioni: 
    a)   centro   di   raccolta   autorizzato   in   via    ordinaria
antecedentemente al  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare  del  giorno  8  aprile  2008:  area
attrezzata di stoccaggio  rifiuti  destinata  a  ricevere  i  rifiuti
conferiti dall'utenza, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  nella  quale  possono  essere
conferite tutte le tipologie di  rifiuti.  L'area  e'  attrezzata  in
maniera tale da mantenere distinti i diversi  flussi  di  rifiuti  in
funzione del successivo recupero o smaltimento; 
    b) centro di  raccolta  mobile:  strutture  mobili  (es.  ecocar,
ecofurgone, stazione ecologica itinerante) attrezzate per la raccolta
differenziata delle principali  frazioni  merceologiche  dei  rifiuti
urbani, ivi compresi sfalci e potature, atte a integrare/aumentare la
disponibilita' di ricezione dei rifiuti, in relazione al  sistema  di
raccolta; 
    c) aree destinate  al  deposito  preliminare  alla  raccolta  dei
rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo: aree destinate  a
ricevere dalle utenze domestiche i beni che sono divenuti  rifiuti  e
che possono essere avviati alle operazioni  di  preparazione  per  il
riutilizzo, ovvero sia piccole operazioni di riparazione  finalizzate
al reimpiego degli stessi per  la  loro  funzione  originaria,  senza
ulteriore  pretrattamento.  Tali  aree,  che   non   necessitano   di
autorizzazione, possono essere collocate all'interno  dei  centri  di
raccolta; 
    d)  centro  di  preparazione   per   il   riutilizzo:   struttura
autorizzata allo svolgimento di operazioni  di  preparazione  per  il
riutilizzo  di  rifiuti  ai  sensi  dell'art.  214-ter  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero in via ordinaria; 
    e) centro per lo scambio e il riuso: area  destinate  a  ricevere
beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo  conferiti
dalle utenze, non  necessita  di  autorizzazione  in  quanto  vengono
esclusivamente gestiti dei beni e non dei rifiuti. Tali aree  possono
essere collocate all'interno dei centri di raccolta.