IL DIRETTORE GENERALE 
            per l'edilizia statale le politiche abitative 
        la riqualificazione urbana e gli interventi speciali 
 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»; 
  Visto, in particolare, l'art. 26, del citato decreto-legge n. 50/22
finalizzato a fronteggiare gli aumenti  eccezionali  dei  prezzi  dei
materiali da costruzione,  nonche'  dei  carburanti  e  dei  prodotti
energetici,  in  relazione  agli  appalti  pubblici  di  lavori,  ivi
compresi quelli affidati a  contraente  generale,  aggiudicati  sulla
base di offerte, con termine finale  di  presentazione  entro  il  31
dicembre 2021; 
  Considerato che il medesimo art. 26, comma 4, lettera  a),  prevede
che in caso di insufficienza delle risorse di  cui  al  comma  1  del
citato art. 26, alla copertura degli oneri aggiuntivi , si  provvede,
in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con  le
risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo
e del Consiglio,  del  10  febbraio  2021,  e  dal  regolamento  (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  12  febbraio
2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano
nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato  «PNRR»,  di
cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,  ovvero  in
relazione ai quali siano nominati Commissari  straordinari  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.  55,  a  valere  sulle
risorse del Fondo di cui all'art. 7, comma 1,  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre  2020,  n.  120,  limitatamente  alle  risorse  autorizzate
dall'art. 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21  marzo  2022,
n. 21, nonche' dalla lettera a) del comma 5 del medesimo art. 26; 
  Atteso altresi' che il medesimo comma 4 prevede che le  istanze  di
accesso  al  Fondo  sono  presentate:  entro  il  31   agosto   2022,
relativamente agli stati di avanzamento  concernenti  le  lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori  ovvero  annotate,
sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure  dal
1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31  gennaio  2023,
relativamente agli stati di avanzamento  concernenti  le  lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori  ovvero  annotate,
sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure  dal
1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022; 
  Considerato che sempre il comma 4  prevede,  ai  fini  dell'accesso
alle risorse  del  Fondo,  che  le  stazioni  appaltanti  trasmettono
telematicamente l'istanza al Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, ai sensi e per gli effetti  dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e
secondo le modalita' definite dal  medesimo  Ministero  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 
  Ritenuta quindi la necessita' di definire le modalita' di richiesta
di accesso al fondo di cui all'art.  26,  comma  4,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 50/22,  da  parte  delle  stazioni  appaltanti,  nel
rispetto dei presupposti e delle condizioni ivi previste; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto  disciplina  le  modalita'  operative  e  le
condizioni di accesso al Fondo di cui all'art. 26, comma  4,  lettera
a) del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 (di  seguito  «Fondo»),
istituito   nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti (di seguito «Ministero»). 
  2. Le disposizioni relative  al  Fondo  si  applicano  in  caso  di
insufficienza delle risorse di  cui  al  comma  1  dell'art.  26  del
decreto-legge n. 50 del 17 maggio  2022,  agli  appalti  pubblici  di
lavori,  ivi  compresi  quelli  affidati   a   contraente   generale,
aggiudicati  sulla  base  di   offerte,   con   termine   finale   di
presentazione entro il 31 dicembre 2021, finanziati  in  tutto  o  in
parte, con le risorse previste  dal  regolamento  (UE)  2021/240  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  10  febbraio  2021,  e  dal
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12  febbraio  2021,  dal  Piano  nazionale   per   gli   investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di  seguito
denominato «PNRR», di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.
101  ovvero  in  relazione  ai  quali   siano   nominati   Commissari
straordinari ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18  aprile  2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.
55,  relativamente  agli  stati   di   avanzamento   concernenti   le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31  luglio  2022;  entro  il  31
gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti  le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.