Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) centro di eccellenza APR dell'Aeronautica militare: centro  di
eccellenza APR dell'Aeronautica militare posto  alle  dipendenze  del
Capo del 3° reparto dello Stato Maggiore Aeronautica; 
    b)  DAAA:  la  Direzione  degli  armamenti  aeronautici   e   per
l'aeronavigabilita' del Ministero della difesa; 
    c) Forze di polizia: le forze di polizia di cui all'art. 16 della
legge 1° aprile 1981, n. 121; 
    d) ENAC: l'Ente nazionale per l'aviazione civile; 
    e) UA: aeromobile senza equipaggio - aeromobile che  opera  o  e'
progettato per operare autonomamente o essere  pilotato  a  distanza,
senza pilota a bordo; 
    f) UAS: sistema di aeromobile senza equipaggio  -  un  aeromobile
senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto.