Art. 3 Finalita' di impiego degli UAS 1. Ferme restando le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato previste dal codice dell'ordinamento militare approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le Forze di polizia impiegano gli UAS ai fini del controllo del territorio per finalita' di ordine e sicurezza pubblica, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale. 2. Le Forze di polizia impiegano gli UAS anche per le finalita' di seguito indicate, tenuto conto di quanto previsto dalla «Direttiva sui comparti di specialita' delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia» di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017: a) la Polizia di Stato per la: 1) sicurezza stradale; 2) sicurezza ferroviaria; 3) sicurezza delle frontiere; 4) sicurezza postale e delle comunicazioni; b) l'Arma dei carabinieri per la: 1) sicurezza in materia di sanita', igiene e sofisticazioni alimentari; 2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare; 3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale; 4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale; c) il Corpo della guardia di finanza per: 1) la sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dal decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 177, e alle altre funzioni gia' svolte, ai sensi della legislazione vigente e fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera; 2) la sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento; 3) l'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.