Art. 3 
 
                   Finalita' di impiego degli UAS 
 
  1. Ferme restando le  competenze  del  Ministero  della  difesa  in
materia di difesa e  sicurezza  militare  dello  Stato  previste  dal
codice dell'ordinamento militare approvato con decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, le Forze di polizia impiegano gli UAS ai fini  del
controllo  del  territorio  per  finalita'  di  ordine  e   sicurezza
pubblica, con particolare riferimento al contrasto del  terrorismo  e
alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale. 
  2. Le Forze di polizia impiegano gli UAS anche per le finalita'  di
seguito indicate, tenuto conto di quanto  previsto  dalla  «Direttiva
sui  comparti  di  specialita'  delle  Forze  di  polizia   e   sulla
razionalizzazione dei presidi di  polizia»  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'interno 15 agosto 2017: 
    a) la Polizia di Stato per la: 
      1) sicurezza stradale; 
      2) sicurezza ferroviaria; 
      3) sicurezza delle frontiere; 
      4) sicurezza postale e delle comunicazioni; 
    b) l'Arma dei carabinieri per la: 
      1) sicurezza in materia di  sanita',  igiene  e  sofisticazioni
alimentari; 
      2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare; 
      3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale; 
      4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico  e
culturale nazionale; 
    c) il Corpo della guardia di finanza per: 
      1) la sicurezza del mare, in relazione ai compiti  di  polizia,
attribuiti dal decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 177, e alle
altre funzioni gia' svolte, ai sensi  della  legislazione  vigente  e
fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione  vigente  al
Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera; 
      2) la sicurezza in materia di circolazione  dell'euro  e  degli
altri mezzi di pagamento; 
      3)  l'assolvimento  delle  funzioni  di  polizia  economica   e
finanziaria di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo  2001,
n. 68.