Art. 4 
 
                   Modalita' di impiego degli UAS 
 
  1. Le speciali modalita'  operative  di  impiego  degli  UAS  nelle
attivita' e nei servizi di cui all'art. 3, comma  1,  sono  definite,
anche in funzione del rischio delle operazioni, secondo un protocollo
tecnico-operativo  adottato  dal  Capo  della   Polizia -   Direttore
generale  della  pubblica  sicurezza  con  ENAC,  che  ne  disciplina
l'impiego anche nelle situazioni di emergenza, d'intesa con i Comandi
generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia  di  finanza,  con
riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei  reati
di criminalita' organizzata e ambientale. 
  2. L'impiego degli UAS  da  parte  delle  Forze  di  polizia  nello
svolgimento dell'attivita' di controllo del territorio e' pianificato
nell'ambito  dei  piani  coordinati  di  controllo   del   territorio
trasmessi alle Forze di polizia con direttiva del prefetto. 
  3. L'impiego degli UAS nell'ambito dei servizi di  ordine  pubblico
e' disposto dal questore. 
  4. Le speciali modalita' operative di  impiego  degli  UAS  per  le
finalita' di cui  all'art.  3,  comma  2,  sono  definite,  anche  in
funzione  del  rischio  delle  operazioni,  secondo   un   protocollo
tecnico-operativo adottato da ciascuna Forza di polizia con ENAC, nel
rispetto della ripartizione dei comparti di  specialita'  di  cui  al
medesimo art. 3, comma 2. 
  5. L'eventuale concorso nelle attivita' di cui ai commi 1 e 4 degli
UAS in dotazione o in uso alle Forze armate e' regolato  da  apposite
intese.