Art. 4 Modalita' di impiego degli UAS 1. Le speciali modalita' operative di impiego degli UAS nelle attivita' e nei servizi di cui all'art. 3, comma 1, sono definite, anche in funzione del rischio delle operazioni, secondo un protocollo tecnico-operativo adottato dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza con ENAC, che ne disciplina l'impiego anche nelle situazioni di emergenza, d'intesa con i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, con riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale. 2. L'impiego degli UAS da parte delle Forze di polizia nello svolgimento dell'attivita' di controllo del territorio e' pianificato nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio trasmessi alle Forze di polizia con direttiva del prefetto. 3. L'impiego degli UAS nell'ambito dei servizi di ordine pubblico e' disposto dal questore. 4. Le speciali modalita' operative di impiego degli UAS per le finalita' di cui all'art. 3, comma 2, sono definite, anche in funzione del rischio delle operazioni, secondo un protocollo tecnico-operativo adottato da ciascuna Forza di polizia con ENAC, nel rispetto della ripartizione dei comparti di specialita' di cui al medesimo art. 3, comma 2. 5. L'eventuale concorso nelle attivita' di cui ai commi 1 e 4 degli UAS in dotazione o in uso alle Forze armate e' regolato da apposite intese.