Art. 7 Titoli o qualifiche di pilotaggio 1. La conduzione degli UA di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, e' affidato a personale qualificato dal Centro di eccellenza APR dell'Aeronautica militare o munito di specifico titolo rilasciato da un Centro di addestramento certificato dall'ENAC. Ai fini della equipollenza con il titolo previsto per il personale militare dalle disposizioni di cui all'art. 248 del codice dell'ordinamento militare, approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il corso di addestramento presso il centro di ENAC e' certificato dall'Aeronautica militare, sentite le Forze di polizia interessate. 2. Il pilotaggio degli UA di peso uguale o superiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, e' affidato a personale in possesso di un titolo aeronautico di pilota e qualificato dal Centro di eccellenza APR dell'Aeronautica militare ovvero da altro Centro di addestramento certificato dall'ENAC. Ai fini della equipollenza con l'attestazione che in ambito militare consente il pilotaggio di UA di analoga classe, il corso di addestramento presso il Centro di ENAC e' certificato dall'Aeronautica militare, sentite le Forze di polizia interessate.