Art. 7 
 
                  Titoli o qualifiche di pilotaggio 
 
  1. La conduzione degli UA di peso inferiore a 25 chilogrammi,  o  a
20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, e'
affidato  a  personale  qualificato  dal  Centro  di  eccellenza  APR
dell'Aeronautica militare o munito di specifico titolo rilasciato  da
un Centro di  addestramento  certificato  dall'ENAC.  Ai  fini  della
equipollenza con il titolo previsto per il personale  militare  dalle
disposizioni  di  cui  all'art.  248  del   codice   dell'ordinamento
militare, approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  il
corso di addestramento  presso  il  centro  di  ENAC  e'  certificato
dall'Aeronautica militare, sentite le Forze di polizia interessate. 
  2. Il  pilotaggio  degli  UA  di  peso  uguale  o  superiore  a  25
chilogrammi, o a  20  chilogrammi  se  iscritti  nel  registro  degli
aeromobili militari, e' affidato a personale in possesso di un titolo
aeronautico di pilota e qualificato  dal  Centro  di  eccellenza  APR
dell'Aeronautica militare ovvero da  altro  Centro  di  addestramento
certificato dall'ENAC. Ai fini della equipollenza con  l'attestazione
che in ambito militare  consente  il  pilotaggio  di  UA  di  analoga
classe, il corso  di  addestramento  presso  il  Centro  di  ENAC  e'
certificato dall'Aeronautica militare, sentite le  Forze  di  polizia
interessate.