Art. 9 
 
                      Erogazione dei contributi 
 
  1. Ai fini dell'erogazione dei contributi l'impresa deve presentare
apposita richiesta, con le  modalita'  e  nei  termini  previsti  dal
provvedimento di cui all'art. 8, comma 1 del presente decreto. 
  2. La richiesta di erogazione deve essere trasmessa dall'impresa al
Ministero entro i trenta giorni successivi alla data  di  ultimazione
delle spese. 
  3.  L'impresa  deve   allegare   alla   richiesta   di   erogazione
dell'agevolazione: 
    a) copia delle  fatture  elettroniche  relative  all'acquisto  di
macchinari professionali e beni strumentali; 
    b) documentazione atta ad attestare la piena tracciabilita' delle
spese sostenute dall'impresa (ordinativi  di  pagamento  ed  estratti
conto); 
    c)  relazione  tecnica  finale  recante  la   descrizione   degli
investimenti effettuati e  attestante  il  completo  pagamento  delle
relative spese. 
  4.  Il  Ministero,  entro  novanta  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta di cui al comma 1, previa verifica da  parte  di  Invitalia
del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi e della completezza
e regolarita' della documentazione trasmessa, procede  all'erogazione
delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dall'impresa
beneficiaria nella richiesta di erogazione.