Art. 5 Adeguamento dei regolamenti didattici di Ateneo e passaggio ai nuovi percorsi formativi 1. L'adeguamento da parte delle universita' dei regolamenti didattici di Ateneo ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 6, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163, si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio. 2. Coloro che a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali risultano iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria del previgente ordinamento didattico non abilitante possono optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante afferente alla classe di laurea magistrale a ciclo unico LM-42 come modificata dal presente decreto. Le attivita' di tirocinio professionale eventualmente gia' svolte potranno essere riconosciute dalle universita', d'intesa con l'Ordine professionale competente, su richiesta dello studente, ai fini del completamento del TPV di cui all'art. 2. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2022 Il Ministro dell'universita' e della ricerca Messa Il Ministro della salute Speranza Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2040