Art. 5 
 
Adeguamento dei regolamenti didattici di Ateneo e passaggio ai  nuovi
                         percorsi formativi 
 
  1.  L'adeguamento  da  parte  delle  universita'  dei   regolamenti
didattici di Ateneo ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 6, comma 1,
della legge 8 novembre 2021, n. 163, si applica a decorrere dall'anno
accademico successivo a quello in corso alla  data  di  adozione  dei
decreti  rettorali,  previa  positiva  valutazione,  ai  sensi  della
normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio. 
  2. Coloro che a decorrere dall'anno accademico successivo a  quello
in corso alla  data  di  adozione  dei  decreti  rettorali  risultano
iscritti ai corsi di laurea magistrale  a  ciclo  unico  in  Medicina
veterinaria  del  previgente  ordinamento  didattico  non  abilitante
possono  optare  per  il  passaggio  al  nuovo  percorso   abilitante
afferente alla classe di laurea magistrale a ciclo unico  LM-42  come
modificata  dal  presente  decreto.   Le   attivita'   di   tirocinio
professionale eventualmente gia' svolte potranno essere  riconosciute
dalle universita', d'intesa con l'Ordine professionale competente, su
richiesta dello studente, ai fini del completamento del  TPV  di  cui
all'art. 2. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 5 luglio 2022 
 
                                         Il Ministro dell'universita' 
                                                e della ricerca       
                                                     Messa            
Il Ministro della salute 
         Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 2040