Art. 13 
 
                      Modifiche ed integrazioni 
              all'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021 
 
  1. L'art. 1 dell'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021 e' modificato
come segue: 
    a) le parole «entro  e  non  oltre  il  31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»; 
    b) al comma 2, le parole «e comunque entro il 31  dicembre  2021»
sono soppresse, e le parole «novanta giorni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «centocinquanta giorni».