Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono: 
    per  sistema  di  riqualificazione  elettrica:  un  sistema   che
consente di trasformare un veicolo immatricolato originariamente  con
motore termico in un veicolo con esclusiva trazione elettrica; 
    per proprietari:  i  proprietari,  sia  in  qualita'  di  persone
fisiche che di persone giuridiche, che installano, in  Italia,  entro
il 31 dicembre 2022, un sistema  di  riqualificazione  elettrica  sui
propri veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2,  M2G,  M3,
M3G, N1, N1G, immatricolati originariamente con motore termico; 
    per veicoli di categoria M1, veicoli destinati  al  trasporto  di
persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere
oltre al sedile del conducente; 
    per veicoli di categoria M1G, veicoli  fuoristrada  progettati  e
costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a
sedere oltre al sedile del conducente; 
    per veicoli di categoria M2, veicoli progettati e  costruiti  per
il trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre  al
sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; 
    per veicoli di categoria M2G, veicoli  fuoristrada  progettati  e
costruiti per il trasporto di persone, aventi piu' di  otto  posti  a
sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a
5 t; 
    per veicoli di categoria M3, veicoli progettati e  costruiti  per
il trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre  al
sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; 
    per veicoli di categoria M3G, veicoli  fuoristrada  progettati  e
costruiti per il trasporto di persone, aventi piu' di  otto  posti  a
sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore  a  5
t; 
    per veicoli di categoria N1, veicoli progettati e  costruiti  per
il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; 
    per veicoli di categoria N1G, veicoli  fuoristrada  progettati  e
costruiti per  il  trasporto  di  merci,  aventi  massa  massima  non
superiore a 3,5 t; 
    per installatore si intende l'impresa  esercente  l'attivita'  di
autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 122, individuato
con almeno uno  dei  seguenti  codici  Ateco  (anche  come  attivita'
secondaria): 
      i) 45.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione
per  autoveicoli  (include  riparazione  di  sistemi   di   iniezione
elettronica, riparazione di  carburatori,  officine  di  riparazione,
installazione di impianti GPL e metano); 
      ii) 45.20.1  Riparazioni  meccaniche  di  autoveicoli  (include
riparazioni   meccaniche,   manutenzione    ordinaria,    riparazioni
meccaniche di veicoli speciali); 
    che installa un  sistema  di  riqualificazione  elettrica  su  un
veicolo immatricolato originariamente con motore termico.