Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono: per sistema di riqualificazione elettrica: un sistema che consente di trasformare un veicolo immatricolato originariamente con motore termico in un veicolo con esclusiva trazione elettrica; per proprietari: i proprietari, sia in qualita' di persone fisiche che di persone giuridiche, che installano, in Italia, entro il 31 dicembre 2022, un sistema di riqualificazione elettrica sui propri veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1, N1G, immatricolati originariamente con motore termico; per veicoli di categoria M1, veicoli destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; per veicoli di categoria M1G, veicoli fuoristrada progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; per veicoli di categoria M2, veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; per veicoli di categoria M2G, veicoli fuoristrada progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; per veicoli di categoria M3, veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; per veicoli di categoria M3G, veicoli fuoristrada progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; per veicoli di categoria N1, veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; per veicoli di categoria N1G, veicoli fuoristrada progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; per installatore si intende l'impresa esercente l'attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 122, individuato con almeno uno dei seguenti codici Ateco (anche come attivita' secondaria): i) 45.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli (include riparazione di sistemi di iniezione elettronica, riparazione di carburatori, officine di riparazione, installazione di impianti GPL e metano); ii) 45.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli (include riparazioni meccaniche, manutenzione ordinaria, riparazioni meccaniche di veicoli speciali); che installa un sistema di riqualificazione elettrica su un veicolo immatricolato originariamente con motore termico.