Art. 2 Ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale 1. Sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che non aderiscono ai fondi di solidarieta' bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, qualora gli accordi di cui all'art. 26 del medesimo decreto avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali gia' coperte dal Fondo di integrazione salariale, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono piu' soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. 3. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti, in base al presente decreto, restano acquisiti al Fondo di integrazione salariale. Il comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate determinata ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.