Art. 7 
 
 Modalita' di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni 
 
  1. L'erogazione delle  prestazioni  e'  effettuata  dal  datore  di
lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine  di  ogni  periodo  di
paga. 
  2. L'importo delle prestazioni e' rimborsato dall'INPS al datore di
lavoro o conguagliato da questo secondo le norme  per  il  conguaglio
tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. 
  3. Il conguaglio o  la  richiesta  di  rimborso  delle  prestazioni
corrisposte  ai  lavoratori  devono  essere  effettuati,  a  pena  di
decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo  di  paga  in  corso
alla scadenza del termine di durata  della  concessione,  ovvero,  se
posteriore, dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. 
  4. La struttura INPS territorialmente competente  puo'  autorizzare
il  pagamento  diretto,  con  il  connesso  assegno  per  il   nucleo
familiare,  ove  spettante,  in  presenza  di  serie  e   documentate
difficolta' finanziarie del datore di lavoro, su  espressa  richiesta
del datore di lavoro.