Art. 10 
 
                          Norme finanziarie 
 
  1. Gli oneri derivanti dall'esecuzione delle  misure  fitosanitarie
d'emergenza di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c), gravano  sui
proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli  e
delle  aree  non   agricole   ricadenti   nell'area   delimitata   in
applicazione dell'art.  33,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.
19/2021.  E'  facolta'  delle  regioni  e  delle  province   autonome
disciplinare eventuali deroghe in tal senso. 
  2. Le misure fitosanitarie  d'emergenza  eseguite  in  applicazione
della presente ordinanza e delle  disposizioni  emanate  dai  Servizi
fitosanitari regionali contro l'organismo specificato, ammissibili ai
sensi del regolamento (UE) 2021/690  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  28  aprile  2021,  possono  ricevere  un   contributo
finanziario secondo le disposizioni contenute nel citato regolamento. 
  3. Gli enti pubblici e i soggetti privati  nella  area  delimitata,
per l'esecuzione delle misure fitosanitarie previste  dalla  presente
ordinanza e  dalle  disposizioni  emanate  dai  Servizi  fitosanitari
regionali contro l'organismo specificato, non finanziabili con  altre
risorse pubbliche, possono ricevere  un  contributo  finanziario  nei
limiti delle risorse stanziate per la dichiarazione  dello  stato  di
calamita' naturale.