Art. 10 Norme finanziarie 1. Gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie d'emergenza di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c), gravano sui proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nell'area delimitata in applicazione dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 19/2021. E' facolta' delle regioni e delle province autonome disciplinare eventuali deroghe in tal senso. 2. Le misure fitosanitarie d'emergenza eseguite in applicazione della presente ordinanza e delle disposizioni emanate dai Servizi fitosanitari regionali contro l'organismo specificato, ammissibili ai sensi del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, possono ricevere un contributo finanziario secondo le disposizioni contenute nel citato regolamento. 3. Gli enti pubblici e i soggetti privati nella area delimitata, per l'esecuzione delle misure fitosanitarie previste dalla presente ordinanza e dalle disposizioni emanate dai Servizi fitosanitari regionali contro l'organismo specificato, non finanziabili con altre risorse pubbliche, possono ricevere un contributo finanziario nei limiti delle risorse stanziate per la dichiarazione dello stato di calamita' naturale.