Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni  di
cui al decreto legislativo 2 febbraio  2021,  n.  19  e  inoltre,  si
intende per: 
    a)  «organismo  specificato»:  l'insetto  ortottero  Dociostaurus
maroccanus.