Art. 4 Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato 1. In applicazione dell'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 19/2021, chiunque sospetti o venga a conoscenza della presenza dell'organismo specificato in forma gregaria ne informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e fornisce tutte le informazioni pertinenti, prima di darne comunicazione pubblica. 2. Il Servizio fitosanitario regionale, a seguito delle informazioni di cui al comma 1 o delle indagini di cui all'art. 3, provvede alla conferma ufficiale del ritrovamento dell'organismo specificato in forma gregaria e adotta le idonee misure fitosanitarie al fine di prevenire ogni eventuale rischio di diffusione dell'organismo specificato.