Art. 4 
 
     Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato 
 
  1. In applicazione dell'art. 28, comma 1, del  decreto  legislativo
n. 19/2021, chiunque sospetti o venga  a  conoscenza  della  presenza
dell'organismo   specificato   in   forma   gregaria    ne    informa
immediatamente il Servizio  fitosanitario  regionale  competente  per
territorio e fornisce tutte  le  informazioni  pertinenti,  prima  di
darne comunicazione pubblica. 
  2.  Il  Servizio   fitosanitario   regionale,   a   seguito   delle
informazioni di cui al comma 1 o delle indagini di  cui  all'art.  3,
provvede alla  conferma  ufficiale  del  ritrovamento  dell'organismo
specificato in forma gregaria e adotta le idonee misure fitosanitarie
al  fine  di  prevenire  ogni   eventuale   rischio   di   diffusione
dell'organismo specificato.