Art. 5 
 
                  Definizione delle aree delimitate 
 
  1.  Sulla  base  delle  indagini  di  cui  all'art.   3   o   delle
comunicazioni di cui all'art. 4, il Servizio fitosanitario  regionale
competente  per  territorio,   istituisce   senza   indugio   un'area
delimitata in applicazione dell'art. 31 del  decreto  legislativo  n.
19/2021 costituita da: 
    a) una zona infestata, comprendente tutto il territorio in cui e'
stata riscontrata la presenza di ooteche  dell'organismo  specificato
nella fase gregaria; 
    b) una zona cuscinetto, adiacente alla zona infestata  e  che  la
circonda, la cui estensione e' definita  dal  Servizio  fitosanitario
regionale competente. 
  2. Il Servizio fitosanitario regionale  competente  per  territorio
puo' definire l'area delimitata sulla base dei confini amministrativi
dei territori coinvolti. 
  3. Qualora la presenza in forma gregaria dell'organismo specificato
sia confermata nella zona cuscinetto,  la  delimitazione  della  zona
infestata e  della  zona  cuscinetto  e'  immediatamente  riveduta  e
modificata di conseguenza. 
  4. I Servizi fitosanitari regionali tengono e aggiornano un  elenco
delle aree delimitate definite nei rispettivi  territori,  pubblicano
tale  elenco  e  ogni  suo  aggiornamento,  e  ne   danno   immediata
comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.