Art. 5 Definizione delle aree delimitate 1. Sulla base delle indagini di cui all'art. 3 o delle comunicazioni di cui all'art. 4, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, istituisce senza indugio un'area delimitata in applicazione dell'art. 31 del decreto legislativo n. 19/2021 costituita da: a) una zona infestata, comprendente tutto il territorio in cui e' stata riscontrata la presenza di ooteche dell'organismo specificato nella fase gregaria; b) una zona cuscinetto, adiacente alla zona infestata e che la circonda, la cui estensione e' definita dal Servizio fitosanitario regionale competente. 2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio puo' definire l'area delimitata sulla base dei confini amministrativi dei territori coinvolti. 3. Qualora la presenza in forma gregaria dell'organismo specificato sia confermata nella zona cuscinetto, la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto e' immediatamente riveduta e modificata di conseguenza. 4. I Servizi fitosanitari regionali tengono e aggiornano un elenco delle aree delimitate definite nei rispettivi territori, pubblicano tale elenco e ogni suo aggiornamento, e ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.