Art. 6 
 
                  Misure fitosanitarie d'emergenza 
 
  1. Nelle aree delimitate di cui all'art. 5 i  Servizi  fitosanitari
regionali competenti per territorio definiscono i  territori  in  cui
attuano  o  fanno  attuare  le   appropriate   misure   fitosanitarie
d'emergenza di seguito elencate, per  il  controllo  e  il  contrasto
dell'organismo specificato Dociostaurus maroccanus atte  ad  impedire
la sua diffusione nel territorio della Repubblica italiana: 
    a)  monitoraggio  e  georeferenziazione  delle  ooteche  e  delle
neanidi: monitoraggio rinforzato, per l'individuazione delle  ooteche
e  delle  neanidi,  con  l'ausilio  di  ogni  strumento  utile  quali
strumentazioni GIS,  Applicazioni  informatiche  (App),  software  di
analisi, elaborazione delle previsioni e  altre  tecniche  innovative
come il Remote Sensing  e  Unmanned  Aerial  Systems  -  UAS  per  la
mappatura degli habitat  di  ovideposizione  delle  locuste  e  delle
condizioni ambientali che favoriscono il processo di transizione  tra
la fase solitaria e quella  gregaria,  anche  mediante  l'impiego  di
immagini multispettrali e termiche ottenute da  satellite.  Nell'area
delimitata sono individuate anche aree pilota di circa un  ettaro  in
cui sono effettuati cento campionamenti di terreno,  con  15  cm²  di
suolo  ed  una  profondita'  di  circa  10  cm.  In  particolare,   i
campionamenti primaverili riguardano  le  popolazioni  neanidali  nei
siti di ovideposizione  a  partire  dalle  prime  schiuse  fino  alla
comparsa  delle  prime  ninfe.  Il  campionamento   estivo,   invece,
interessa  gli  adulti  i  cui  campioni   saranno   utilizzati   per
valutazioni morfometriche; 
    b) distruzione delle ooteche: sono pianificati  e  fatti  attuare
gli idonei interventi  di  natura  meccanica,  quali  la  lavorazione
superficiale dei terreni, secondo le indicazioni fornite dal Servizio
fitosanitario regionale  competente  per  territorio.  Potra'  essere
valutato anche l'utilizzo di mezzi fisici storicamente impiegati  nel
controllo delle  cavallette,  quali  i  pirofori  (con  l'ausilio  di
squadre  specializzate),  le  reti,   le   lampade   fototropiche   e
l'abbattimento meccanico con mezzi di campo. Le misure che  prevedono
l'utilizzo del fuoco devono essere pianificate con il Comando  unita'
forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) o dal Corpo  forestale
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e da  loro
autorizzate; 
    c) trattamenti fitosanitari contro le neanidi: sono pianificati e
fatti attuare gli idonei trattamenti fitosanitari con principi attivi
autorizzati dal Ministero della  salute,  in  condizioni  ottimali  e
secondo  le  strategie   IPM   (Integrated   Pest   Management),   ad
integrazione delle altre misure di cui al presente articolo,  secondo
le  indicazioni  fornite   dal   Servizio   fitosanitario   regionale
competente per territorio; 
    d) verifica ed uso degli  antagonisti  naturali:  verifica  della
presenza  di  antagonisti  naturali   delle   cavallette   insistenti
nell'area   delimitata,   principalmente   il   coleottero   Mylabris
variabilis, al fine di valutare la possibilita' di adottare azioni di
riequilibrio attraverso la raccolta di esemplari  e  l'esecuzione  di
lanci inoculativi ed inondativi  all'interno  delle  zone  infestate,
oltre ai ditteri bombilidi e altri predatori e parassiti secondari; 
    e) azioni di informazione,  divulgazione  e  trasferimento  delle
conoscenze: almeno  all'interno  delle  aree  delimitate,  i  Servizi
fitosanitari  regionali  interessati,  in   collaborazione   con   le
strutture operanti sul territorio di competenza, attuano una campagna
informativa al fine di  sensibilizzare  ed  informare  gli  operatori
professionali, i cittadini e l'opinione  pubblica  circa  le  diverse
attivita'  previste  dal   Piano   di   azione   per   il   controllo
dell'organismo specificato e sulla necessita'  di  impedirne  la  sua
diffusione al di fuori dell'area delimitata.