Art. 6 Misure fitosanitarie d'emergenza 1. Nelle aree delimitate di cui all'art. 5 i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio definiscono i territori in cui attuano o fanno attuare le appropriate misure fitosanitarie d'emergenza di seguito elencate, per il controllo e il contrasto dell'organismo specificato Dociostaurus maroccanus atte ad impedire la sua diffusione nel territorio della Repubblica italiana: a) monitoraggio e georeferenziazione delle ooteche e delle neanidi: monitoraggio rinforzato, per l'individuazione delle ooteche e delle neanidi, con l'ausilio di ogni strumento utile quali strumentazioni GIS, Applicazioni informatiche (App), software di analisi, elaborazione delle previsioni e altre tecniche innovative come il Remote Sensing e Unmanned Aerial Systems - UAS per la mappatura degli habitat di ovideposizione delle locuste e delle condizioni ambientali che favoriscono il processo di transizione tra la fase solitaria e quella gregaria, anche mediante l'impiego di immagini multispettrali e termiche ottenute da satellite. Nell'area delimitata sono individuate anche aree pilota di circa un ettaro in cui sono effettuati cento campionamenti di terreno, con 15 cm² di suolo ed una profondita' di circa 10 cm. In particolare, i campionamenti primaverili riguardano le popolazioni neanidali nei siti di ovideposizione a partire dalle prime schiuse fino alla comparsa delle prime ninfe. Il campionamento estivo, invece, interessa gli adulti i cui campioni saranno utilizzati per valutazioni morfometriche; b) distruzione delle ooteche: sono pianificati e fatti attuare gli idonei interventi di natura meccanica, quali la lavorazione superficiale dei terreni, secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Potra' essere valutato anche l'utilizzo di mezzi fisici storicamente impiegati nel controllo delle cavallette, quali i pirofori (con l'ausilio di squadre specializzate), le reti, le lampade fototropiche e l'abbattimento meccanico con mezzi di campo. Le misure che prevedono l'utilizzo del fuoco devono essere pianificate con il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) o dal Corpo forestale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e da loro autorizzate; c) trattamenti fitosanitari contro le neanidi: sono pianificati e fatti attuare gli idonei trattamenti fitosanitari con principi attivi autorizzati dal Ministero della salute, in condizioni ottimali e secondo le strategie IPM (Integrated Pest Management), ad integrazione delle altre misure di cui al presente articolo, secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio; d) verifica ed uso degli antagonisti naturali: verifica della presenza di antagonisti naturali delle cavallette insistenti nell'area delimitata, principalmente il coleottero Mylabris variabilis, al fine di valutare la possibilita' di adottare azioni di riequilibrio attraverso la raccolta di esemplari e l'esecuzione di lanci inoculativi ed inondativi all'interno delle zone infestate, oltre ai ditteri bombilidi e altri predatori e parassiti secondari; e) azioni di informazione, divulgazione e trasferimento delle conoscenze: almeno all'interno delle aree delimitate, i Servizi fitosanitari regionali interessati, in collaborazione con le strutture operanti sul territorio di competenza, attuano una campagna informativa al fine di sensibilizzare ed informare gli operatori professionali, i cittadini e l'opinione pubblica circa le diverse attivita' previste dal Piano di azione per il controllo dell'organismo specificato e sulla necessita' di impedirne la sua diffusione al di fuori dell'area delimitata.