Art. 8 
 
                         Registro telematico 
                 delle piccole utilizzazioni locali 
 
  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, conformemente all'art.  10,  comma  3  del  decreto
legislativo n. 22 del 2010, la regione o la provincia autonoma: 
    a)  istituisce   procedure   telematiche   di   registrazione   e
monitoraggio  delle  piccole  utilizzazioni  locali   ricadenti   nel
territorio  di  propria  competenza  e  rientranti   nell'ambito   di
applicazione del presente decreto, ovvero adegua quelle esistenti  in
base alle disposizioni di cui al presente decreto; 
    b)  definisce  le  modalita'  di  effettuazione  di  controlli  a
campione  relativamente  agli  adempimenti  previsti   dal   presente
decreto, con  l'obiettivo  di  verificare  la  rispondenza  dei  dati
inseriti nel registro telematico delle piccole utilizzazioni  locali,
di cui alle previsioni progettuali, con gli  impianti  effettivamente
ubicati e realizzati. 
  2. Ai fini di cui all'art. 7, l'inserimento dei  dati  di  progetto
nel registro telematico di cui al comma 1, lettera a) avviene entro i
trenta giorni antecedenti la data di inizio  lavori  e  l'inserimento
dei dati di collaudo nel registro medesimo  avviene  entro  i  trenta
giorni successivi alla data di fine lavori. 
  3. Le procedure telematiche di registrazione  fanno  riferimento  a
strumenti  cartografici  informatizzati   o   «geo   riferiti»,   che
contengano i vincoli, i divieti, le aree di salvaguardia e rispetto e
le  altre  indicazioni  o  prescrizioni  di  carattere   territoriale
eventualmente introdotte dalle autorita' competenti  con  riferimento
agli impianti di cui al presente decreto. 
  4. Mediante i registri degli impianti di produzione  di  calore  da
risorsa geotermica la regione o la  provincia  autonoma  effettua  il
monitoraggio annuale sulla diffusione dei predetti impianti  a  fonti
rinnovabili, comunicando l'esito di tale  monitoraggio  al  Ministero
della transizione ecologica ai fini della determinazione dell'energia
rinnovabile prodotta.