Art. 6 
 
             Raccomandatario marittimo o comandante nave 
 
  1. Per l'inserimento delle informazioni di cui agli articoli 4 e  5
del decreto legislativo, l'addetto alla registrazione dei  passeggeri
puo' avvalersi, ai sensi dell'art. 6, comma 4  del  medesimo  decreto
legislativo, del raccomandatario marittimo  o  del  comandante  nave,
designato con formale atto di nomina controfirmato  dall'interessato,
redatto  utilizzando  il  modello  in  allegato  2,  nel  quale  sono
specificati eventuali limiti temporali dell'incarico e le navi per le
quali lo stesso e'  autorizzato  ad  operare.  L'atto  di  nomina  e'
trasmesso dall'addetto alla registrazione passeggeri  agli  indirizzi
PEC delle autorita' designate competenti per  territorio,  reperibili
sul sito web Guardia costiera. 
  2. Il raccomandatario marittimo o il  comandante  della  nave  sono
responsabili del trattamento dei  dati  ai  sensi  dell'art.  28  del
regolamento europeo 2016/679 e a tal fine  nominati  dalla  societa'.
Nel caso previsto dall'art. 5, comma 1, ultima alinea, le  figure  di
cui al precedente comma  sono  nominate  subresponsabili  secondo  le
modalita' previste dall'art. 28 del regolamento europeo 2016/679. 
  3.  Per  l'espletamento   di   tale   attivita',   l'addetto   alla
registrazione   passeggeri,   chiede   all'    Autorita'    marittima
territorialmente   competente,   il   rilascio    di    un    account
sull'interfaccia unica nazionale per il raccomandatario  marittimo  o
il comandante nave, qualora non ne siano ancora muniti,  mediante  la
compilazione ed invio via PEC del  modulo  pubblicato  sul  sito  web
della           Guardia            costiera            all'indirizzo:
http://www.guardiacostiera.gov.it/mezzi-e-tecnologie/Pages/tecnologie
.aspx 
  4.  Ricevuto  l'account  personale  l'addetto  alla   registrazione
passeggeri  e'  responsabile   di   tenere   prontamente   aggiornata
l'Autorita' marittima,  comunicando  appena  conosciuta,  l'eventuale
cessazione o variazione dell'incarico assegnato.