Art. 6 Raccomandatario marittimo o comandante nave 1. Per l'inserimento delle informazioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo, l'addetto alla registrazione dei passeggeri puo' avvalersi, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del medesimo decreto legislativo, del raccomandatario marittimo o del comandante nave, designato con formale atto di nomina controfirmato dall'interessato, redatto utilizzando il modello in allegato 2, nel quale sono specificati eventuali limiti temporali dell'incarico e le navi per le quali lo stesso e' autorizzato ad operare. L'atto di nomina e' trasmesso dall'addetto alla registrazione passeggeri agli indirizzi PEC delle autorita' designate competenti per territorio, reperibili sul sito web Guardia costiera. 2. Il raccomandatario marittimo o il comandante della nave sono responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento europeo 2016/679 e a tal fine nominati dalla societa'. Nel caso previsto dall'art. 5, comma 1, ultima alinea, le figure di cui al precedente comma sono nominate subresponsabili secondo le modalita' previste dall'art. 28 del regolamento europeo 2016/679. 3. Per l'espletamento di tale attivita', l'addetto alla registrazione passeggeri, chiede all' Autorita' marittima territorialmente competente, il rilascio di un account sull'interfaccia unica nazionale per il raccomandatario marittimo o il comandante nave, qualora non ne siano ancora muniti, mediante la compilazione ed invio via PEC del modulo pubblicato sul sito web della Guardia costiera all'indirizzo: http://www.guardiacostiera.gov.it/mezzi-e-tecnologie/Pages/tecnologie .aspx 4. Ricevuto l'account personale l'addetto alla registrazione passeggeri e' responsabile di tenere prontamente aggiornata l'Autorita' marittima, comunicando appena conosciuta, l'eventuale cessazione o variazione dell'incarico assegnato.