Art. 2 
 
                     Modalita' di funzionamento 
 
  1. Gli incentivi, di cui all'art. 3, commi 1 e 2, sono prenotati  a
favore di un'impresa con la presentazione di  domanda  degli  stessi,
anche cumulativa per piu' autobus, fino ad esaurimento delle  risorse
disponibili. A tal fine le  domande  per  ottenere  l'incentivo  sono
ammesse all'istruttoria, solo quando sono presentate: 
    a) in costanza di  disponibilita'  di  risorse  utilizzabili.  Il
raggiungimento  di  detto  limite  e'  verificato  con  aggiornamenti
costanti sulle disponibilita'  residue,  avuto  riguardo  alla  somma
degli importi  degli  incentivi  massimi  erogabili  richiesti  nelle
domande pervenute e pubblicate, assieme  al  totale  dell'importo  di
quest'ultima somma, sulla piattaforma del  soggetto  gestore  di  cui
all'art. 5, comma 1. Qualora le domande siano  presentate  quando  le
risorse sono esaurite, le stesse sono  ammesse  all'istruttoria  solo
ove si rendessero disponibili ulteriori risorse, ai sensi  del  comma
3; 
    b)    tramite    la    piattaforma    del    soggetto     gestore
https://www.autobusaltasostenibilita.it 
    c) firmate digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa; 
    d) entro il periodo decorrente dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto e fino al termine  individuato  da  decreto  del
direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto; 
    e) contestualmente ad una dichiarazione del rappresentante legale
dell'impresa, sostitutiva di certificazione e  di  atto  notorio,  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa: 
      I. alla data del contratto di acquisto degli autobus; 
      II. all'importo, IVA esclusa, del corrispettivo,  previsto  nel
contratto di acquisto, o delle rate di finanziamento  o  di  atto  di
riservato dominio,  previste  nel  piano  di  ammortamento  a  carico
dell'impresa istante, in scadenza entro  il  termine  individuato  da
decreto  del  direttore  generale  per  la   sicurezza   stradale   e
l'autotrasporto; 
      III. eventualmente alla avvenuta radiazione per rottamazione di
un autobus di classe inferiore ad euro VI. 
  2. Nel caso in cui l'impresa richiedente  l'incentivo  non  produca
nella fase  di  rendicontazione,  entro  il  termine  individuato  da
decreto  del  direttore  generale  per  la   sicurezza   stradale   e
l'autotrasporto, la quietanza di pagamento del corrispettivo previsto
dal contratto di acquisto o le  quietanze  delle  rate  previste  dal
piano di ammortamento in scadenza,  oltre  alla  prova  dell'avvenuta
rottamazione di cui al comma 1, lettera e), punto  III,  e,  in  ogni
caso,  nel  corso  della   fase   istruttoria   ed   in   quella   di
rendicontazione di cui  all'art.  4,  comma  1,  quando  il  Soggetto
gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarita' non  sanabili,
quest'ultimo  ne  fornisce  comunicazione  alla  Commissione  di  cui
all'art. 4, comma 3,  che  previa  validazione  dell'istruttoria  del
soggetto gestore, propone al  direttore  generale  per  la  sicurezza
stradale e l'autotrasporto il provvedimento motivato con cui  dispone
la non ammissione dell'impresa istante all'incentivo  o  a  parte  di
esso.  In  questo  caso  il  corrispondente  importo  precedentemente
accantonato nel corso della fase di prenotazione torna nella piena o,
se del caso, parziale disponibilita' delle risorse, con  possibilita'
di procedere con lo «scorrimento» della graduatoria ordinata in  base
alla data di presentazione della domanda. 
  3. La ripartizione degli stanziamenti  nell'ambito  delle  aree  di
intervento di cui all'art. 3, lettere a) e b), comma 1,  puo'  essere
rimodulata con  decreto  del  direttore  generale  per  la  sicurezza
stradale  e  l'autotrasporto  qualora,  per  effetto  delle   domande
presentate, si rendano disponibili risorse a favore di un'area in cui
le stesse non risultino sufficienti.