Art. 2 Modalita' di funzionamento 1. Gli incentivi, di cui all'art. 3, commi 1 e 2, sono prenotati a favore di un'impresa con la presentazione di domanda degli stessi, anche cumulativa per piu' autobus, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. A tal fine le domande per ottenere l'incentivo sono ammesse all'istruttoria, solo quando sono presentate: a) in costanza di disponibilita' di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto limite e' verificato con aggiornamenti costanti sulle disponibilita' residue, avuto riguardo alla somma degli importi degli incentivi massimi erogabili richiesti nelle domande pervenute e pubblicate, assieme al totale dell'importo di quest'ultima somma, sulla piattaforma del soggetto gestore di cui all'art. 5, comma 1. Qualora le domande siano presentate quando le risorse sono esaurite, le stesse sono ammesse all'istruttoria solo ove si rendessero disponibili ulteriori risorse, ai sensi del comma 3; b) tramite la piattaforma del soggetto gestore https://www.autobusaltasostenibilita.it c) firmate digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa; d) entro il periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine individuato da decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto; e) contestualmente ad una dichiarazione del rappresentante legale dell'impresa, sostitutiva di certificazione e di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa: I. alla data del contratto di acquisto degli autobus; II. all'importo, IVA esclusa, del corrispettivo, previsto nel contratto di acquisto, o delle rate di finanziamento o di atto di riservato dominio, previste nel piano di ammortamento a carico dell'impresa istante, in scadenza entro il termine individuato da decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto; III. eventualmente alla avvenuta radiazione per rottamazione di un autobus di classe inferiore ad euro VI. 2. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'incentivo non produca nella fase di rendicontazione, entro il termine individuato da decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, la quietanza di pagamento del corrispettivo previsto dal contratto di acquisto o le quietanze delle rate previste dal piano di ammortamento in scadenza, oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione di cui al comma 1, lettera e), punto III, e, in ogni caso, nel corso della fase istruttoria ed in quella di rendicontazione di cui all'art. 4, comma 1, quando il Soggetto gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarita' non sanabili, quest'ultimo ne fornisce comunicazione alla Commissione di cui all'art. 4, comma 3, che previa validazione dell'istruttoria del soggetto gestore, propone al direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto il provvedimento motivato con cui dispone la non ammissione dell'impresa istante all'incentivo o a parte di esso. In questo caso il corrispondente importo precedentemente accantonato nel corso della fase di prenotazione torna nella piena o, se del caso, parziale disponibilita' delle risorse, con possibilita' di procedere con lo «scorrimento» della graduatoria ordinata in base alla data di presentazione della domanda. 3. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 3, lettere a) e b), comma 1, puo' essere rimodulata con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto qualora, per effetto delle domande presentate, si rendano disponibili risorse a favore di un'area in cui le stesse non risultino sufficienti.