Art. 4 Fasi procedimentali 1. Il procedimento istruttorio si articola in due fasi distinte e successive: A. la fase di accantonamento dell'importo presuntivo dell'incentivo astrattamente spettante a ciascuna impresa richiedente lo stesso, all'avvio della quale viene prodotta la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), in allegato alla domanda degli incentivi di cui all'art. 3, commi 1 e 2. In tale fase un apposito contatore, predisposto dal soggetto gestore di cui all'art. 5, effettua il costante aggiornamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera a). In caso di esaurimento delle risorse finanziarie le domande saranno ammesse con riserva ai fini dell'eventuale scorrimento dell'elenco degli istanti, ai sensi dell'art. 2, comma 2; B. la successiva fase di rendicontazione, nel corso della quale, entro il termine individuato da decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, le imprese che hanno prodotto una domanda ammissibile ai sensi della lettera a) e dell'art. 2, comma 1, forniscono le quietanze e la prova dell'avvenuta rottamazione di un autobus di classe inferiore ad euro VI, di cui all'art. 2, comma 2. Qualora l'impresa richiedente non rispetti il termine di cui al periodo precedente, decade dagli effetti della prenotazione e le risorse, corrispondenti all'importo anche parziale dell'incentivo prenotato a suo favore, sono riacquisite al fondo, ai sensi dell'art. 2, comma 3, con possibilita' di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di presentazione della domanda. La prova dell'avvenuta rottamazione di un autobus di classe inferiore ad euro VI consiste nell'indicazione del numero di targa e nella dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione oppure di presa in carico dell'autobus, con l'impegno di procedere alla stessa, avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il termine individuato da decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.