Art. 4 
 
                         Fasi procedimentali 
 
  1. Il procedimento istruttorio si articola in due fasi  distinte  e
successive: 
    A.   la   fase   di   accantonamento   dell'importo    presuntivo
dell'incentivo astrattamente spettante a ciascuna impresa richiedente
lo stesso, all'avvio della quale viene prodotta la  dichiarazione  di
cui all'art. 2, comma 1, lettera e), in allegato alla  domanda  degli
incentivi di cui all'art. 3, commi 1 e 2. In tale  fase  un  apposito
contatore, predisposto  dal  soggetto  gestore  di  cui  all'art.  5,
effettua il costante  aggiornamento  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera a). In caso  di  esaurimento  delle  risorse  finanziarie  le
domande  saranno  ammesse  con   riserva   ai   fini   dell'eventuale
scorrimento dell'elenco degli istanti, ai sensi dell'art. 2, comma 2; 
    B. la successiva fase di rendicontazione, nel corso della  quale,
entro il termine individuato da decreto del direttore generale per la
sicurezza stradale e l'autotrasporto, le imprese che  hanno  prodotto
una domanda ammissibile ai sensi della  lettera  a)  e  dell'art.  2,
comma  1,  forniscono  le  quietanze   e   la   prova   dell'avvenuta
rottamazione di un autobus di classe inferiore ad  euro  VI,  di  cui
all'art. 2, comma 2. Qualora l'impresa richiedente  non  rispetti  il
termine di cui al periodo  precedente,  decade  dagli  effetti  della
prenotazione e le risorse, corrispondenti all'importo anche  parziale
dell'incentivo prenotato a suo favore, sono riacquisite al fondo,  ai
sensi dell'art. 2, comma 3, con  possibilita'  di  procedere  con  lo
scorrimento della graduatoria in  base  alla  data  di  presentazione
della domanda. La prova dell'avvenuta rottamazione di un  autobus  di
classe inferiore ad euro VI consiste nell'indicazione del  numero  di
targa e nella dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta
rottamazione oppure di presa in carico dell'autobus, con l'impegno di
procedere alla stessa, avvenuta nel periodo compreso tra la  data  di
entrata in vigore del presente decreto e il  termine  individuato  da
decreto  del  direttore  generale  per  la   sicurezza   stradale   e
l'autotrasporto.