Art. 5 Soggetto gestore e Commissione di validazione 1. Le attivita' istruttorie connesse all'erogazione degli incentivi, nonche' all'implementazione della piattaforma informatica https://www.autobusaltasostenibilita.it di gestione delle fasi istruttoria e di rendicontazione di cui all'art. 4, comma 1, e l'effettuazione delle verifiche normativamente previste per ricevere gli incentivi e di pagamento sono curate dalla societa' CONSAP S.r.l., quale soggetto gestore, a seguito di delega, mediante atto convenzionale, da sottoscrivere entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, che determina, inoltre, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, le risorse attribuibili a titolo di corrispettivo, comprensivo di I.V.A. al 22%, a copertura delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione sostenuti e risultanti alla voce «costi della produzione» del bilancio di esercizio, tenuto conto che tale attivita' di gestione non da' luogo, per il soggetto gestore, a margini di profitto o a conseguimento di utili. 2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso attribuite sulla base degli atti convenzionali, provvede alla realizzazione dell'applicazione informatica, tramite la quale gestisce le domande di incentivo e il flusso documentale, nonche' l'attivita' istruttoria connessa alle fasi di cui all'art. 4, comma 1, e al pagamento dell'incentivo effettivamente spettante a ciascuna impresa. Il soggetto gestore provvede, in particolare, all'aggiornamento dei «contatori» per determinare, in fase di prenotazione a seguito di produzione delle domande, le risorse disponibili, alla predisposizione dell'elenco delle domande ammissibili, ordinate sulla base della data di presentazione, alla verifica della rendicontazione e al pagamento degli incentivi, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. La commissione di validazione di cui al comma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, conclude il procedimento con proposta di accoglimento della domanda ai fini dell'adozione del provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione, ovvero, in caso contrario, dell'adozione del provvedimento di rigetto. 3. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto e' nominata una commissione, senza oneri per la finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande presentate. Tale commissione e' composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Dipartimento per la mobilita' sostenibile, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche' da un componente individuato tra il personale di area II con le funzioni di segreteria. Ai componenti della commissione non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.