Art. 6 
 
     Modifiche all'art. 11 del decreto del Ministro dell'interno 
                         del 26 giugno 1984 
 
  1. L'art. 11 del decreto del Ministro dell'interno  del  26  giugno
1984 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  11  (Accertamenti  e  controlli).  -   1.   Il   Ministero
dell'Interno,  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del   soccorso
pubblico e della difesa civile effettua accertamenti  e  controlli  a
campione sui  materiali  provvisti  di  marchio  o  dichiarazione  di
conformita' al prodotto omologato o certificato  ai  sensi  dell'art.
10, presso le sedi di produzione o deposito o distribuzione, prima  e
dopo la commercializzazione. 
  2. Il numero dei campioni prelevati nel corso  delle  attivita'  di
vigilanza e controllo, che saranno presi in consegna  dall'organo  di
controllo, dovra' essere sufficiente a consentire l'esecuzione di due
serie di prove previste per la certificazione di reazione  al  fuoco.
Ai fini del prelievo, per campione si intende il materiale  provvisto
di marchio o dichiarazione di conformita' al  prototipo  omologato  o
certificato ai sensi dell'art. 10. 
  3. La Direzione centrale per la  prevenzione  e  sicurezza  tecnica
effettua  accertamenti  e   controlli   sui   laboratori   legalmente
riconosciuti a rilasciare certificati di prova di cui agli articoli 8
e 10 del presente decreto. Tali controlli riguardano: 
    a)  la  verifica,  mediante  sopralluoghi,  dell'idoneita'  delle
apparecchiature  di  prova  e  della  regolarita'  degli  adempimenti
previsti nella presente norma; 
    b) la verifica della riproducibilita'  dei  risultati  di  prova,
mediante sperimentazione  interlaboratorio  in  base  alle  modalita'
fissate dalla Direzione  centrale  per  la  prevenzione  e  sicurezza
tecnica; 
    c)  la  verifica  dei  certificati  di  laboratorio  mediante  la
ripetizione delle prove effettuate dalla Direzione  centrale  per  la
prevenzione e sicurezza tecnica sulla campionatura testimone  di  cui
all'art. 2, punto 2.8. 
  4. La Direzione centrale per la  prevenzione  e  sicurezza  tecnica
puo' effettuare altre verifiche e controlli periodici in ordine  alle
certificazioni di prova dei laboratori legalmente riconosciuti.».