Art. 4 
 
                          Istanza al fondo 
 
  1. La procedura di accesso al contributo del Fondo e'  attuata,  su
istanza del  soggetto  beneficiario,  mediante  avviso  pubblico  del
Dipartimento per le politiche della  famiglia,  pubblicato  sul  sito
istituzionale www.famiglia.gov.it 
  2. L'istanza di cui al comma 1 deve in ogni caso contenere, a  pena
di inammissibilita', la dichiarazione resa, ai sensi  degli  articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni, concernente: 
    a) le generalita' e i dati anagrafici del richiedente; 
    b) il codice fiscale; 
    c) gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale; 
    d) l'importo dell'assegno di mantenimento di cui e'  titolare  il
richiedente, relativo al periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il  31
marzo 2022, e  l'ammontare  delle  somme  non  versate  a  titolo  di
mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato; 
    e) se  il  coniuge  inadempiente  percepisca  redditi  da  lavoro
dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione  della  sussistenza
dell'obbligo disposto dal giudice di versamento diretto a favore  del
richiedente a norma dell'art. 156, sesto comma, del codice civile; 
    f) il reddito eventualmente percepito nel  corso  dell'annualita'
per la quale non e' stato corrisposto, in tutto o in parte, l'assegno
di mantenimento.  Relativamente  ai  contributi  da  erogare  per  il
periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente  percepito
nel corso dell'anno 2021; 
    g)  la  dichiarazione  attestante  il  nesso  di  causalita'  tra
l'inadempienza e l'emergenza epidemiologica da COVID-19 quale fattore
determinante  la  cessazione,   la   riduzione   o   la   sospensione
dell'attivita' lavorativa del coniuge obbligato, nei termini indicati
dalla legge; 
    h) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui
l'interessato  intende  ricevere  ogni  comunicazione   relativa   al
monitoraggio della pratica. 
  3. All'istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilita': 
    a) copia del documento di identita' del richiedente; 
    b)  copia  del  titolo  che  fonda  il  diritto  all'assegno   di
mantenimento. 
  4. La firma in calce all'istanza e' esente dall'autentica, ai sensi
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. 
  5.  Il  Dipartimento  provvede  alla   verifica   dei   presupposti
consultando, per quanto di competenza: 
    a) l'Agenzia  delle  entrate,  ai  fini  dell'accertamento  della
situazione reddituale del genitore tenuto al mantenimento; 
    b) gli uffici giudiziari  competenti  ai  fini  dell'accertamento
dell'importo dovuto.