Art. 4 Istanza al fondo 1. La procedura di accesso al contributo del Fondo e' attuata, su istanza del soggetto beneficiario, mediante avviso pubblico del Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sul sito istituzionale www.famiglia.gov.it 2. L'istanza di cui al comma 1 deve in ogni caso contenere, a pena di inammissibilita', la dichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, concernente: a) le generalita' e i dati anagrafici del richiedente; b) il codice fiscale; c) gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale; d) l'importo dell'assegno di mantenimento di cui e' titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l'ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato; e) se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione della sussistenza dell'obbligo disposto dal giudice di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell'art. 156, sesto comma, del codice civile; f) il reddito eventualmente percepito nel corso dell'annualita' per la quale non e' stato corrisposto, in tutto o in parte, l'assegno di mantenimento. Relativamente ai contributi da erogare per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente percepito nel corso dell'anno 2021; g) la dichiarazione attestante il nesso di causalita' tra l'inadempienza e l'emergenza epidemiologica da COVID-19 quale fattore determinante la cessazione, la riduzione o la sospensione dell'attivita' lavorativa del coniuge obbligato, nei termini indicati dalla legge; h) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa al monitoraggio della pratica. 3. All'istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilita': a) copia del documento di identita' del richiedente; b) copia del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento. 4. La firma in calce all'istanza e' esente dall'autentica, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 5. Il Dipartimento provvede alla verifica dei presupposti consultando, per quanto di competenza: a) l'Agenzia delle entrate, ai fini dell'accertamento della situazione reddituale del genitore tenuto al mantenimento; b) gli uffici giudiziari competenti ai fini dell'accertamento dell'importo dovuto.