Art. 3 
 
                      Comitato di coordinamento 
 
  1.  Con  decreto  del  direttore  della  Direzione  generale  della
prevenzione sanitaria e'  istituito  un  Comitato  di  coordinamento,
composto da tre rappresentanti del Ministero della salute  e  da  tre
rappresentanti delle regioni e delle province autonome. 
  2. Il Comitato di coordinamento ha compito di valutare le  delibere
e le relazioni intermedie e finali sulle attivita'  svolte  trasmesse
dalle regioni, nei termini di cui all'art. 2, al fine di valutare  la
sussistenza dei requisiti richiesti per l'erogazione dei fondi. 
  3. Il Comitato di coordinamento opera senza nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi  di  controllo  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
      Roma, 30 settembre 2022 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 2698