Art. 3 Comitato di coordinamento 1. Con decreto del direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria e' istituito un Comitato di coordinamento, composto da tre rappresentanti del Ministero della salute e da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome. 2. Il Comitato di coordinamento ha compito di valutare le delibere e le relazioni intermedie e finali sulle attivita' svolte trasmesse dalle regioni, nei termini di cui all'art. 2, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'erogazione dei fondi. 3. Il Comitato di coordinamento opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 settembre 2022 Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2698