Art. 3 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Il monitoraggio degli interventi avviene ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante  «Attuazione  dell'art.
30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31  dicembre  2009,  n.
196,  in  materia  di  procedure  di  monitoraggio  sullo  stato   di
attuazione delle  opere  pubbliche,  di  verifica  dell'utilizzo  dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del
Fondo progetti» attraverso l'implementazione della Banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche istituita ai sensi dell'art. 13 della legge
31 dicembre 2009, n. 196. 
  2. Al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli
interventi finanziati sono identificati dal Codice unico del progetto
(CUP) e dal Codice identificativo di gara (CIG), ove  previsti  dalla
normativa vigente. 
  3. Per i progetti  di  edilizia  sanitaria  il  monitoraggio  degli
interventi   avverra'   anche   attraverso    l'Osservatorio    degli
investimenti pubblici in sanita',  fermo  restando  il  principio  di
unicita' dell'invio di cui all'art. 3, comma 1, lett. ggggg-bis), del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  Il  presente  decreto  viene  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 29 settembre 2022 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 2765