Art. 3 
 
Infrastruttura tecnologica, requisiti di sicurezza, piano di test per
  la verifica del corretto funzionamento e malfunzionamenti 
  1.  Il  gestore   della   piattaforma   sviluppa   l'infrastruttura
tecnologica, applicando i criteri di accessibilita' di cui alla legge
9 gennaio 2004, n.  4,  nel  rispetto  dei  principi  di  usabilita',
completezza di informazione, chiarezza di linguaggio,  affidabilita',
semplicita'    di'    consultazione,    qualita',    omogeneita'    e
interoperabilita'. 
  2. Prima della sua messa in funzione, il gestore della  piattaforma
verifica e attesta il corretto funzionamento della stessa piattaforma
tramite lo svolgimento di test sperimentali. Il piano dei test  copre
la totalita' dei casi d'uso  e  delle  funzionalita'  assegnate  alla
piattaforma dall'art. 1, commi 341 e 343,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178. 
  3. Le caratteristiche tecniche, le regole tecniche e i requisiti di
sicurezza della piattaforma  sono  descritti  nel  manuale  operativo
redatto dal gestore della piattaforma, allegato al presente  decreto,
pubblicato sul sito web dello  stesso  gestore  e  sul  portale.  Nel
manuale sono individuate le metriche di successo e  fallimento  delle
operazioni  eseguite,  unitamente  a  metriche  prestazionali  e   di
qualita', nonche' di  assistenza  agli  utenti.  Tali  metriche  sono
utilizzate per monitorare l'operativita' della piattaforma. 
  4. Costituiscono casi di malfunzionamento della  piattaforma  tutti
gli impedimenti tecnici, rilevati anche automaticamente  dal  sistema
con le modalita' di cui  al  comma  3,  che  rendono  impossibile  la
raccolta delle firme degli elettori. 
  5.  Il  malfunzionamento  della  piattaforma  viene  segnalato  sul
portale.  Con  le  stesse  modalita'  il  gestore  della  piattaforma
comunica il ripristino della funzionalita' della stessa piattaforma. 
  6. Il gestore della piattaforma cura la manutenzione della stessa e
provvede  al  suo  aggiornamento   tecnologico,   d'intesa   con   il
Dipartimento per la trasformazione digitale e sentito il Garante  per
la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza.