Art. 3 
 
                 Prestazioni di lavoro straordinario 
 
  1. Il Commissario  delegato  opera  una  ricognizione  degli  oneri
riferiti  alle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  prestate  dal
personale non dirigenziale delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso  alla
popolazione  o  nelle   attivita'   connesse   all'emergenza.   Detta
ricognizione e' effettuata sulla base  delle  prestazioni  di  lavoro
straordinario  effettivamente  rese,  oltre  i  limiti  previsti  dai
rispettivi  ordinamenti,  dal  personale   non   dirigenziale   delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per  i  primi  sessanta  giorni  a
decorrere dalla data dell'evento in rassegna. Il medesimo Commissario
provvede al relativo ristoro, entro il limite  massimo  di  cinquanta
ore mensili pro-capite. 
  2.  Ai  titolari  di  incarichi   dirigenziali   e   di   posizione
organizzativa delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  direttamente
impegnati nelle attivita' connesse  all'emergenza,  anche  in  deroga
agli articoli 24  e  45  del  decreto  legislativo  n.  165/2001,  e'
riconosciuta una indennita' mensile pari al  30%  della  retribuzione
mensile  di  posizione  e/o  di  rischio  prevista   dai   rispettivi
ordinamenti,  ovvero  pari  al   15%   della   retribuzione   mensile
complessiva  ove  i  contratti  di  riferimento  non  contemplino  la
retribuzione  di  posizione,  commisurata  ai  giorni  di   effettivo
impiego,  per  i  primi  sessanta  giorni  a  decorrere  dalla   data
dell'evento in rassegna, in  deroga  alla  contrattazione  collettiva
nazionale di comparto. 
  3.  Nell'ambito  delle  risorse  stanziate  per   l'emergenza,   il
Dipartimento della protezione  civile  e'  autorizzato  a  provvedere
direttamente   all'istruttoria    e    liquidazione    delle    somme
corrispondenti   all'applicazione   al   personale    del    medesimo
Dipartimento, per i primi sessanta giorni a far data dal 26  novembre
2022, in relazione all'effettivo impiego, delle disposizioni  di  cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo. 
  4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a
carico delle risorse stanziate per l'emergenza  e  a  tal  fine,  nel
piano degli interventi di cui all'art.  1,  comma  4,  dell'OCDPC  n.
948/2022 sono quantificate le somme necessarie  e  le  modalita'  per
l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari. 
  5. Con proprio provvedimento il Commissario  puo'  autorizzare,  su
motivata richiesta, la prosecuzione delle misure di cui ai commi 1  e
2 anche oltre il termine dei primi sessanta giorni e fino al  termine
dello  stato  di  emergenza,  rimodulando,   anche   in   progressiva
riduzione, i limiti ivi previsti, con proprio provvedimento nel quale
sono individuati gli enti autorizzati e i relativi contingenti.