Art. 3 Prestazioni di lavoro straordinario 1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita' connesse all'emergenza. Detta ricognizione e' effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i primi sessanta giorni a decorrere dalla data dell'evento in rassegna. Il medesimo Commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite. 2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attivita' connesse all'emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, e' riconosciuta una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi sessanta giorni a decorrere dalla data dell'evento in rassegna, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. 3. Nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere direttamente all'istruttoria e liquidazione delle somme corrispondenti all'applicazione al personale del medesimo Dipartimento, per i primi sessanta giorni a far data dal 26 novembre 2022, in relazione all'effettivo impiego, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse stanziate per l'emergenza e a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, dell'OCDPC n. 948/2022 sono quantificate le somme necessarie e le modalita' per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari. 5. Con proprio provvedimento il Commissario puo' autorizzare, su motivata richiesta, la prosecuzione delle misure di cui ai commi 1 e 2 anche oltre il termine dei primi sessanta giorni e fino al termine dello stato di emergenza, rimodulando, anche in progressiva riduzione, i limiti ivi previsti, con proprio provvedimento nel quale sono individuati gli enti autorizzati e i relativi contingenti.