Art. 5 Potenziamento della capacita' operativa della struttura del Commissario delegato 1. Al personale della struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione dell'Isola di Ischia Commissario delegato ai sensi della OCDP n. 948/2022, e della struttura per la ricostruzione sisma centro Italia ove impiegato per l'emergenza in rassegna, direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita' connesse all'emergenza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3. 2. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario e a forme di incentivazione per il personale in servizio presso le strutture di cui al comma 1, nell'ambito delle convenzioni in essere con le societa' di cui all'art. 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 e all'art. 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ne assicura la copertura a carico delle risorse rese disponibili per fronteggiare il presente contesto emergenziale. 3. Al personale di cui al comma 1 sono altresi' riconosciute le spese per le missioni effettuate a Napoli o all'Isola di Ischia nella misura di quanto previsto per i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Il Commissario delegato, in considerazione della peculiarita' del contesto emergenziale, e' altresi' autorizzato ad avvalersi, fino al termine dello stato di emergenza, di ulteriori professionalita' tecniche e amministrative necessarie per l'espletamento delle funzioni connesse all'emergenza, entro il limite massimo di dieci unita', di cui due anche di livello dirigenziale, individuandole nell'ambito del personale gia' in servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero presso altre strutture pubbliche, anche temporaneamente costituite ai fini del superamento di distinti contesti emergenziali e di ricostruzione. Gli oneri per la corresponsione al predetto personale dei compensi di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 5 della presente ordinanza sono posti a carico delle risorse stanziate per l'emergenza. Relativamente alle figure dirigenziali e titolari di posizione organizzativa individuate ai sensi del presente articolo, l'indennita' mensile di cui all'art. 3, comma 2, e' riconosciuta nella misura del 50% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai propri ordinamenti, ovvero pari al 25% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego. 5. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 4 il Commissario provvede mediante la sottoscrizione con gli enti e le strutture di appartenenza di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, nei quali sono disciplinate anche le modalita' di erogazione dei compensi previsti oltre che il rimborso delle spese per missioni effettuate a Napoli o all'Isola di Ischia nella misura di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.