Art. 5 
 
Potenziamento  della  capacita'   operativa   della   struttura   del
                        Commissario delegato 
 
  1. Al personale della struttura del Commissario  straordinario  per
la ricostruzione dell'Isola di Ischia Commissario delegato  ai  sensi
della OCDP n. 948/2022, e della struttura per la ricostruzione  sisma
centro Italia ove impiegato per l'emergenza in rassegna, direttamente
impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o
nelle attivita' connesse all'emergenza, si applicano le  disposizioni
di cui all'art. 3. 
  2. Il Commissario  delegato  opera  una  ricognizione  degli  oneri
riferiti alle prestazioni  di  lavoro  straordinario  e  a  forme  di
incentivazione per il personale in servizio presso  le  strutture  di
cui al comma 1,  nell'ambito  delle  convenzioni  in  essere  con  le
societa' di cui all'art. 18, comma 5, del decreto-legge 28  settembre
2018, n. 109 e all'art. 50, comma 3,  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, e ne assicura la copertura a carico delle risorse  rese
disponibili per fronteggiare il presente contesto emergenziale. 
  3. Al personale di cui al comma 1  sono  altresi'  riconosciute  le
spese per le missioni effettuate a Napoli o all'Isola di Ischia nella
misura di quanto previsto  per  i  dipendenti  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. 
  4. Il Commissario delegato, in  considerazione  della  peculiarita'
del contesto emergenziale, e' altresi' autorizzato ad avvalersi, fino
al termine dello stato di emergenza,  di  ulteriori  professionalita'
tecniche  e  amministrative  necessarie  per   l'espletamento   delle
funzioni connesse all'emergenza, entro  il  limite  massimo  di dieci
unita', di cui due  anche  di  livello  dirigenziale,  individuandole
nell'ambito del  personale  gia'  in  servizio  presso  le  pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ovvero presso altre strutture pubbliche, anche
temporaneamente  costituite  ai  fini  del  superamento  di  distinti
contesti  emergenziali  e  di  ricostruzione.  Gli   oneri   per   la
corresponsione al predetto personale dei compensi di cui all'art.  3,
commi 1, 2 e 5 della presente ordinanza sono  posti  a  carico  delle
risorse  stanziate  per  l'emergenza.   Relativamente   alle   figure
dirigenziali e titolari di  posizione  organizzativa  individuate  ai
sensi del presente articolo, l'indennita' mensile di cui all'art.  3,
comma 2, e' riconosciuta nella  misura  del  50%  della  retribuzione
mensile di posizione e/o di rischio prevista dai propri  ordinamenti,
ovvero pari al 25%  della  retribuzione  mensile  complessiva  ove  i
contratti  di  riferimento  non  contemplino   la   retribuzione   di
posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego. 
  5. Ai fini dell'attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma  4  il
Commissario provvede mediante la sottoscrizione con  gli  enti  e  le
strutture di appartenenza di accordi  ai  sensi  dell'art.  15  della
legge n. 241/1990, nei quali sono disciplinate anche le modalita'  di
erogazione dei compensi previsti oltre che il  rimborso  delle  spese
per missioni effettuate a Napoli o all'Isola di Ischia  nella  misura
di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.