Art. 4 
 
                   Risorse finanziarie disponibili 
 
  1. All'attuazione degli interventi  del  Fondo  sono  destinate  le
risorse di cui all'art. 1, comma 478 della legge 30 dicembre 2021, n.
234, pari a euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni) a  decorrere
dall'anno 2022, iscritte nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dello sviluppo economico. 
  2. Una quota pari  al  50%  (cinquanta  per  cento)  delle  risorse
annualmente destinate al Fondo e' riservata alle imprese energivore. 
  3. Le risorse di cui al comma  1  possono  essere  incrementate  da
eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione  nazionale
e comunitaria o dal cofinanziamento delle regioni interessate.