Art. 4 Risorse finanziarie disponibili 1. All'attuazione degli interventi del Fondo sono destinate le risorse di cui all'art. 1, comma 478 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni) a decorrere dall'anno 2022, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 2. Una quota pari al 50% (cinquanta per cento) delle risorse annualmente destinate al Fondo e' riservata alle imprese energivore. 3. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria o dal cofinanziamento delle regioni interessate.